La nota 2563 del 22 novembre 2013 fa chiarezza fra la differenza fra certificazione e diagnosi.
Nella pagina 2 troviamo scritto:
Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 – le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
Pertanto, le strutture pubbliche ( e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.
Quando il bambino ha bisogno di usufruire della legge 104 il medico deve redigere una DIAGNOSI FUNZIONALE nella quale sono acclusi tutti i test sottoposti al bambino con relativo risultato, la quale viene valuta dalla commissione sanitaria (INPS).
L’handicap viene determinato in relazione ad alcuni ambiti (sensoriale, fisico, psicofisico) e li categorizza in un contesto di disabilità perché certifica, attraverso procedure diagnostiche, un danno – che esiste – in uno di questi tre ambiti ( sensi, fisico , mentale intellettivo).
La legge 104 par. 3 recita “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”