Può accadere che un insegnante di sostegno sia affidato ad un alunno con disabilità, e dopo un mese o più, detto insegnante sia spostato su altro alunno del medesimo istituto e al primo studente sia affiancato un altro docente.
Ora tralasciando i motivi per i quali il dirigente può prendere queste decisioni (incompatibilità con il primo studente, l’insegnante è specializzato quindi potrebbe essere più utile su un altro studente, ecc..), vediamo cosa dice la normativa:
DL 66/17 art. 14 c. 4
«4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»
«1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive»