Esami di Stato degli alunni diversamente abili: Diploma o Attestato.

C’è una differenza tra la scuola primaria, secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado.
1) Scuola primaria e secondaria di primo grado

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado (scuola media) l’alunno che raggiunge gli obiettivi stabiliti nel suo PEI è promosso alla classe successiva anche se la programmazione seguita è totalmente differenziata. Ciò comporta che al termine della scuola secondaria di primo grado l’alunno potrà effettuare l’esame di Stato (ex licenza media) sostenendo anche prove differenziate stabilite sulla base del PEI e, se le supera, conseguire il diploma di licenza media valido a tutti gli effetti di legge.

2) Scuola secondaria di secondo grado

Nella scuola superiore di seconndo grado, occorre distinguere due casi:

a) se l’alunno in base a quanto stabilito nel PEI ha seguito una una programmazione curriculare, riconducibile cioè ai programmi ministeriali e rispetto a questi è stato valutato;

b) se in base PEI l’alunno ha seguito una programmazione differenziata rispetto ai programmi ministeriali e quindi è stato valutato con riguardo agli obiettivi differenziati stabiliti nello stesso PEI.

Nel primo caso se l’alunno supererà l’Esame di Stato conseguirà il Diploma di superamento dell’Esame di Stato, valido a tutti gli effetti di legge. Nel secondo caso conseguirà invece un attestato con la certificazione dei crediti formativi riferiti unicamente al PEI e non ai programmi ministeriali.

L ‘art 15 dell’ O. M. n. 90/01 distingue infatti i due casi e prevede che Il Consiglio di classe, in sede di valutazioni periodiche e finali, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt. 12 e 13.

Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 14 della presente Ordinanza.

Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e delle abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.

Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti artt 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo possono iscriversi e frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art. 312 e seguenti del D.Lvo n.297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

Per gli alunni medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art. 13 del Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art.17, comma 4, dell’ O.M. n. 29/2001.

Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.

Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.
Ultimo aggiornamento ( Domenica 08 Febbraio 2015 00:59 )

Fonte MIUR – centro territoriale Rieti

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