Il PEI deve essere approvato dal GLO (Dlgs 66/17 art. 7 c. 2/a) ed è quindi questa approvazione che determina la sua validità.
“2. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) e’ elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, comma 10;
b) tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica…” continuare a leggere sul decreto.
Dalle Linee guida allego B allegate al DL 153/23 pag 10:
” …− incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni» (comma 2, lettera h). Il numero di questi
incontri dipende dai bisogni emersi, e dalla conseguente necessità di apporre correttivi e integrazioni al testo precedentemente approvato. Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari;…”
Un PEI approvato o modificato senza prima fare un GLO NON E’ VALIDO.