La Legge 170/10 art. 5 c. 2/b dice:
«2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche […] garantiscono:
b) l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche’ misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita’ dei concetti da apprendere.»
Soggetto è “le istituzioni scolastiche” e il verbo usato è “GARANTISCONO”.
Quindi gli strumenti compensativi e le misure dispensative ci devono essere, ma è la scuola che decide quali.
Il buon senso direbbe che non essendo i docenti dei professionisti clinici e/o medici, dovrebbero riconoscere tutto ciò che è riportato in diagnosi, come necessario.
Le personalizzazioni necessarie sono decise dagli insegnanti che non sono tenuti a seguire rigorosamente le indicazioni dei clinici, se non lo fanno, i risultati diranno se avevano ragione i docenti o il professionista clinico/medico.
Ma questo non significa “arbitrio”, e fondamentale il monitoraggio e la verifica e se i risultati non sono adeguati si devono modificare L. 170/10 art. 5 c. 3: “3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. “
Quindi la scuola si prende la responsabilità di scegliere le misure compensativo o dispensative che ritiene più efficaci, ma poi verifica che funzionino davvero.
Un insegnante per individuare quali sono gli strumenti più necessari a un determinato alunno è necessario li conosca tutti e li sappia usare, purtroppo questo raramente avviene.
Chiaro è che, se i risultati non arrivano e non parlo della merasufficienza, i docenti di quell’alunno, dovranno assumersene la piena responsabilità.
Il Tar, si è espresso più volte in merito, riconoscendo inadempienze palesi alla scuola, obbligandola al risarcimento del danno sia materiale che biologico.
Le indicazioni cliniche sono un suggerimento operativo da parte di esperti clinici in equipe che devono essere eseguiti pedissequamente solo se e quando non vi sono strumenti compensativi interscambiabili tra loro; laddove si puo compensare in diversi modi la scelta ultima, purchè ragionevole, è della scuola.
Sarebbe una cosa molto importante che lo specialista clinico nella certificazione, indichi gli strumenti compensativi e dispensativi che reputa più opportuni e li metta in correlazione con il disturbo che andranno a compensare, per dare informazioni dettagliate agli insegnanti, ma anche questo accade raramente.
Il DM 5669/11 dice che questi interventi non vanno solo garantiti ma anche “esplicitati” ossia comunicati chiaramente (art. 5) e l’argomento viene definito meglio nelle Linee Guida a pag. 8 dove si dice che le scuole dovranno predisporre un documento (ossia il PDP) dove tutto andrà definito chiaramente.
Il DSM V raccomanda di non suddivere in etichette diagnostiche i disturbi ma di riferirsi a disturbi di apprendimento questo perchè ci sono difficolta trasversali per cui non si può concedere qualcosa in una materia e non in una altra, un alunno con dislessia, farà fatica a studiare anche la matematica, sarà lento e scorretto nella lettura dei problemi ed avere difficoltà in matematica anche senza essere discalculico.
Misure compensative dispensative slide estratte da un Power Point creato e fornito dal Prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR per un convegno del 2018, dove sono messe in evidenza strumenti – difficoltà da compensare – vantaggi nell’uso dello strumento, (qua il power point intero).