L’art. 19 bis del decreto-legge n. 148/2017 , convertito in legge n. 172/2017, ha previsto la possibilità che i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni ne autorizzino l’uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all’obbligo di vigilanza.
Il Miur, successivamente all’entrata in vigore della legge, ha pubblicato la Nota MIUR 2379 del 2017 – uscita autonoma da scuola al fine di illustrare la disposizione normativa e fornire apposite indicazioni.
L’autorizzazione va rilasciata alla scuola frequentata dal minore di 14 anni in considerazione di: età degli interessati; grado di autonomia; specifico contesto.
La nota sopra riportata dice che se i genitori o i tutori legali autorizzano l’uscita, la scuola non può impedirlo.
Lo studente può prendere un mezzo pubblico o andare a piedi, la responsabilità è della famiglia.
In caso di alunni con disabilità tutto questo andrebbe inserito nel PEI e concordato in sede di GLO.