Scrivere i compiti sul Registro Elettronico è o non è obbligatorio

Il DL 95-2012 art. 7 comma 31 (pag 26) introduce nelle scuole il registro elettronico,  che è una piattaforma online che consente ai docenti,  e non solo,  di inserire i dati principali sull’andamento scolastico degli alunni:

  • le presenze e le assenze
  • i voti
  • le comunicazioni 
  • i compiti da fare a casa.

Non è chiara però la sua effettiva obbligatorietà, nello specifico per i compiti a casa.

C’è chi sostiene che se l’uso del RE è sancito da decisioni prese dal collegio dei docenti, allora diventa obbligatorio redigerlo in ogni sua parte (compiti compresi).

Una sola cosa è sicura, per gli  studenti con Bisogni Educativi Speciali, che hanno difficoltà a scriversi da soli i compiti nel proprio diario, questo diventa un vero e proprio strumento dispensativo e compensativo (dispensa dallo scrivere nel diario che va ad essere compensata con l’uso del RE) che è meglio far scrivere nel PDP/PEI, in modo che sia sicuro che poi, anche solo nella parte riservata a quello specifico studente (che ogni RE ha) , i compiti vengano scritti. 


Questo del registro Elettronico è un argomento molto dibattuto perchè il legislatore non è stato chiaro sulla sua obbligatorietà o meno.

Di seguito due articoli (con sentenze di cassazione) che dicono uno il contrario dell’altro, ma in rete ce ne sono molti…

Il registro elettronico non è obbligatorio, lo sottolinea la Cassazione. Il registro di classe e del professore sono atto pubblico

Una interessante sentenza della Cassazione penale che tratta il caso di reato di falsità in atti, analizza in modo puntiglioso la funzione del registro di classe e del professore e sottolineando altresì che il registro elettronico è tutt’altro che obbligatorio, cosa che anche qui su Orizzonte Scuola abbiamo fatto presente più volte, almeno fino a quando non verrà attuato il piano di dematerializzazione contemplato dalla legge di cui oramai si è persa ogni traccia. La sentenza in questione è quella della Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-07-2019) 21-11-2019, n. 47241. continua a leggere su ORIZZONTE SCUOLA


IL REGISTRO ELETTRONICO E’ ATTO PUBBLICO E I DOCENTI DEVONO USARLO PER I COMPITI A CASA.

Secondo i giudici della Corte, inoltre, il registro dei professori rientra nell’accezione del “giornale di classe” ai sensi dell’art. 41 R.D. 965/1924 dove vanno annotate “tutte le attività svolte” e quelle compiute dal pubblico ufficiale che “attesta fatti avvenuti alla sua presenza o da lui percepiti” (Cass.34479/2021). Nello specifico il registro elettronico e il registro dei professori costituiscono “atti pubblici di fede privilegiata” in relazione a quei fatti che gli insegnanti di scuola pubblica o ad essa equiparata, qualificati come pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o da loro compiuti.

Pertanto, afferma la Suprema Corte, la compilazione del registro elettronico, in ogni sua parte, non può avvenire al di fuori della classe. Ciò vale anche per l’assegnazione dei compiti a casa. continua a leggere su FOCUS DIRITTO

 

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