Secondo le Linee Guida per i DSA del 2011 allegate al DM 5669/11 (DECRETO ATTUATIVO LEGGE 170/10), gli strumenti compensativi «sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo» (pag. 7), ciò significa che le mappe non sono facilitatori.
Più volte sentiamo dire che le mappe concettuali sono un metodo di studio e ogni studente deve fare le proprie, seguendo il proprio ragionamento e il prorpio profilo di funzionamento, ma che si può fare quando un insegnante queste mappe non le accetta per i più svariati motivi?
Nelle normative non è scritto da nessuna parte che le mappe debbano essere approvate per essere poi usate in verifica, o agli esami finali, ma non c’è scritto neanche che questa procedura non si possa fare, ma il DM 5669 del 12 luglio 2011 all’art. 4 comma 4 dice:
«Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi. » ciò significa che, se un insegnante ritiene che le mappe non siano fatte bene, deve insegnare allo studente a farle correttamente ovviamente sempre tenendo presente il suo profilo di funzionamento (dell’allievo non del docente, questa cosa spesso non viene compresa) e non può certo limitarsi a vietarle.
Gli insegnanti dunque secondo la norma, hanno il dovere di vigilare affinché questi studenti apprendano tutto quello che possono apprendere e siano messi nella condizione di dimostrare quello che sanno e sanno fare senza essere penalizzati dal loro disturbo, e hanno il compito di promuovere l’acquisizione delle competenze necessarie per un efficiente utilizzo degli strumenti compensativi.
MA ATTENZIONE: Fare delle mappe funzionali non è un’abilità che si acquisisce in poco tempo, nell’attesa che lo studente impari a farle (trovando una via di accomodamento fra come gli servono e come il docente le vorrebbe), non si può lasciare lo studente senza strumenti durante le verifiche, quindi si dovrà decidere come procedere nell’attesa che questa competenza venga appresa e scrivere questa strategia nel PDP e non abbandonare lo studente (lasciarlo senza strumento).
Non si aspetta il momento della verifica e negare l’uso di uno strumento previsto dalla legge e dal PDP.
Negare l’uso di uno strumento previsto nel PDP è un’inadempienza, che potrà poi essere contestata dalla famiglia, con richiesta di annullamento del voto.
Sempre dalla linee guida allegate al DM 5669/11 a pag 21 si legge:
“non realizzare le attività didattiche personalizzate e individualizzate, non utilizzare gli strumenti compensativi, disapplicare le misure dispensative, collocano l’alunno e lo studente in questione in uno stato di immediata inferiorità rispetto alle prestazioni richieste a scuola, e non per assenza di “buona volontà”, ma per una problematica che lo trascende oggettivamente: il disturbo specifico di apprendimento.
Analogamente, dispensare l’alunno o lo studente con DSA da alcune prestazioni, oltre a non avere rilevanza sul piano dell’apprendimento – come la lettura ad alta voce in classe – evita la
frustrazione collegata alla dimostrazione della propria difficoltà.”
Negare l’ausilio di strumenti compensativi e di forme di verifica convenientemente programmate, concordate ed adeguate, non solo si configura come un’ inosservanza al PDP e alla normativa nazionale sui disturbi specifici dell’apprendimento, ma rappresenta un vero e proprio caso di discriminazione indiretta previsto e sanzionato dalla legge Legge 67/06 art 2 comma 3:
“Si ha una discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”
[il termine disabilità riferito alle difficoltà di apprendimento ha uno scopo etico di protezione sociale: è utile quando viene utilizzato per rivendicare un diritto a Pari Opportunità nell'Istruzione. Quella della disabilità è, infatti, una relazione sociale, non una condizione soggettiva della persona (dal sito del MIUR, panel di aggiornamento e di revisione della Consensus Conference)].
Le Linee Guida per i DSA del 2011 allegate al DM 5669/11 raccomandano l’uso di mappe: «Si raccomanda, inoltre, l’impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni» (pag. 18),
ma attenzione, questi mediatori didattici non devono essere riassunti camuffati da mappe.
Molti insegnanti chiedono che le mappe contengano solo le parole chiave, ma nei casi in cui la memoria di lavoro presenta delle carenze (comprovata da certificazione), nonostante lo studio lo studente non riuscirà, durante la verifica, a ricordare tutto il necessario, quindi per lui sarà quasi impossibile dimostrare ciò che sa fare (dipende dal livello di gravità del DSA).
Sarebbe come togliere gli occhiali a un miope.