Leggi per studenti con altri BES (senza certificazioni di L. 104 o L. 170)

Alunni con Bisogni Educativi Speciali: BES (chi sono?)

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La prima cosa fondamentale da puntualizzare è che La diagnosi di BES NON esiste.

Il fatto che lo specialista riporti nella relazione clinica  da consegnare alla scuola  la sigla BES, significa che il neuropsichiatra ha riscontrato delle fragilità nel ragazzo, ma non tali da essere inserito in un codice clinico, pertanto CONSIGLIA alla scuola di farlo rientrare nella categoria scolastica BES perchè effettivamente quel ragazzo ha dei Bisogni Educativi Speciali che però probabilmente con una didatica mirata può superare.

La scuola può accettare il suggerimento dello speciliata e redigere un PDP (Piano Educativo Personalizzato) oppure no, non è obbligata a farlo, se la scuola decide di non redigere il PDP deve motivare questa decisione per iscritto, ma è bene specificare che è comunque in obbligo di  attuare strategie didattiche tali da permettere allo studente di raggiungere il successo formativo.

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NORMATIVE

 

  1. Direttiva BES  5659 del 27 Dicembre 2012 
  2. Circolare MIUR sui BES n 8 prot. 561 del 6 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con bisognieducativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” indicazionioperative: per ricordare alle scuole che anche in assenza di certificazione valida la scuola deve comunque garantire gli interventi di personalizzazione necessari, anche per garantire ai ragazzi in attesa di certificazione di usare strumenti  compensativi e dispensativi come se già avesse la diagnosi, questo per non creare un danno allo studente a causa delle lungaggini, che purtroppo, ci sono nel servizio sanitario  nazionale, Il Consiglio di Classe decide a maggioranza se fare il PDP,  Il consenso della famiglia è necessario.
  3. Nota Ministeriale del 22 Novembre 2013 “Indicazioni operative Direttiva 27-12-2012”. Se la scuola NON accetta deve darne motivazioni per iscritto (pag. 2)
  4. Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 – Piano Annuale per l’inclusività
  5. Nota Prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali – A.S. 2013/2014”. A pag 2  «Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione».
  6. Linee guida per favorire il diritto allo studio degli alunni figli adottivi
  7. LINEE GUIDA BES DSA 104
  8. ordinanza ministeriale n. 205 dell’11-03-2019 studenti con DSA e BES art 21 pag 31-32)
  9. Nota MIUR n. 562 03.04.2019 Alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo.Con questa nota, a firma del Capo Dipartimento Carmela Palumbo, il ministero interviene ulteriormente sulla questione BES correggendo, in parte, la linea della nota 1143 dell’anno precedente.Si conferma la possibilità, in certi casi, di personalizzare la verifica anche all’esame di stato per gli alunni con BES non certificato L. 104 e L. 170.Si parla per la prima volta di alunni ad alto potenziale intellettivo per i quali, ” in presenza di eventuali situazioni di criticità con conseguenti manifestazioni di disagio, possono adottare metodologie didattiche specifiche in un’ottica inclusiva, sia a livello individuale sia di classe, valutando l’eventuale convenienza di un percorso di personalizzazione formalizzato in un PDP.”
  10. Nota Min. 5772 del 2019 – Esami 1 ciclo Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze.
    Reintroduce la possibilità di usare strumenti compensativi per i candidati con BES non tutelati dalle L. 104 o 170 purché il PDP sia stato approvato in base  a una certificazione clinica.
  11. C.M. 4089 del 15-06-2010 (ADHD)
  12. Linee guida integrazione alunni stranieri OCR del 2014 (Purtroppo la versione ufficiale pubblicata nel sito del ministero è un PDF immagine, assolutamente inaccessibile. Il testo qui pubblicato è stato elaborato con un programma OCR ma non è stato possibile sottoporlo a una adeguata verifica.) Per la didattica delle lingue straniere agli alunni stranieri che non parlano ancora l’italiano,  il consiglio di classe può esonerare l’alunno dalla seconda lingua comunitaria per sostituirla con lezioni di lingua italiana, comunque grazie al DL 71 del 31 maggio 2024 art. 11, ci saranno importanti novità a partire dal prossimo anno scolastico e dovrebbero arrivare indicazioni operative più precise

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DL 62 del 13 aprile 2017 (corretto dal DL Valditara del 2024 versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”)  (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) DL 62 del 13 aprile 2017

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ALUNNI CON PROBLEMI COMPORTAMENTALI

Con alunni con problematiche di comportamento bisogna essere formati, bisogna attuare strategie efficaci e non essere sempre in emergenza.

Bisogna fare gruppo, programmare tutte le attività.

Tutti i docenti sono responsabili di tutti gli alunni e si devono trovare strategie efficaci per la gestione delle crisi comportamentali.

Si devono programmare attività e strategie insieme, non ci deve pensare solo il docente di sostegno!

Consiglio di leggere questo protocollo creato dell’USR Emilia Romagna in cui potrete trovare strategie da adottare e consigli utili

 Prevenzione e gestione delle “crisi comportamentali” a scuola. II edizione

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