Limiti di assenze a scuola

LIMITI DI ASSENZE AFFINCHÉ L’ANNO SIA RITENUTO  VALIDO E LO STUDENTE SIA AMMESSO ALLA CLASSE SUPERIORE
PER LA SCUOLA PRIMARIA

I limiti delle assenze alla primaria non ci sono. 

C’è comunque l’obbligo scolastico che è però derogabile in caso di impedimenti gravi (DPR 274/94 art. 114 c. 5).

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

I limiti di assenza iniziano a valere nella scuola secondaria di primo grado (sc. media), lo studente deve aver frequentato almeno il 75% del totale dei giorni di frequenza scolastica,  ma la norma dice che le scuole “stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purche’ la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione”, DPR 122/09 art. 14 comma 7. 

Dunque se le assenze sono documentate (non necessariamente con certificato medico) e se il CdC ha lo stesso elementi sufficienti di valutazione, lo studente  può essere ammesso alla classe successiva.

Riferimento normativo è l’art. 5 del Dlgs 62/17 comma 2 che parla delle deroghe e, come si vede, ci deve essere una delibera del collegio dei docenti che stabilisce le regola (chiedere di vederla se esiste), secondo il decreto le assenze devono essere documentate, ma non è specificato né come né chi debba rilasciare quisti documenti/certificati.

In caso di programmazione differenziata i margini di flessibilità sono ancora maggiori e la decisione va presa in coerenza con il suo progetto educativo.

Lascia un commento