La scuola ha proposto per nostro figlio la programmazione differenziata ma noi l’abbiamo rifiutata. Adesso lo stanno tartassando di verifiche, senza nessun adattamento: anche una verifica e due interrogazioni in uno stresso giorno. È normale?

Anche se la programmazione è ordinaria e le verifiche equipollenti, lo studente con disabilità ha diritto ad essere valutato con modalità che tengano conto dei suoi bisogni, mettendolo nella condizione di dimostrare quello che sa e sa fare senza essere penalizzato dalla sua disabilità.

Significa tempi più lunghi se ha difficoltà esecutive, prove quantitativamente ridotte se non è possibile allungare i tempi, uso di eventuali strumenti compensativi, evitando concentrazioni di verifiche e programmando le prove o dilatandole; e ancora: proporre se servono domande chiuse anziché aperte, prevedere accorgimenti per ridurre l’ansia da prestazione, ecc…

Le modalità di valutazione personalizzate vanno esplicitate bell’apposita sezione del PEI; non hanno nulla a che vedere con gli obiettivi previsti e si possono ovviamente applicare anche con programmazione ordinaria (per la Secondaria di Secondo Grado, consultare le Linee Guida a pag. 36)  la risposta data direttamente dal MIM vedere il punto 16

Linee guida allegate al Dl 182/2020 pag 37: “La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del
Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia
valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le
personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel riquadro 8.2.”

Programma differenziato alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)

Questo percorso non porta al diploma di scuola superiore ma a un attestato dei crediti formativi, il ragazzo in questo modo alla fine dei 5 anni avrà un attestato non spendibile nel mondo del lavoro e solo il diploma di terza media.

La programmazione differenziata non viene “assegnata” dal consiglio di classe ma  PROPOSTA alla famiglia, che può rifiutarla o accettarla, per accettarla deve firmare un documento. 

Il CdC prima di proporre un programma differenziato alla famiglia decide a maggioranza, non è richiesta nessuna unanimità.

Un solo insegnante non può costringere a passare alla programmazione differenziata, ma se si differenzia una sola materia si passa comunque ad un programma differenziato.

Se effettivamente le difficoltà di un alunno con disabilità sono concentrate in una sola materia o due, non si passerà alla differenziata: sarà sostenuto, recupererà, avrà dei debiti, nella peggiore delle ipotesi ripeterà un anno (come i compagni, del resto) ma andrà avanti negli studi e uscirà con un diploma.

La normativa di riferimento: ALLEGATO B –  Linee Guida al Dlgs 153/23 a pag. 37, in particolare (ma non solo) dove si legge:
«La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione ».

Nel PEI il tipo di percorso che l’alunno segue è indicato nella sezione 8, dove ci sono i tre possibili percorsi A, B o C. Il differenziato è indicato con la lettera C.

Gli obiettivi differenziati, in sintesi, sono diversi in modo sostanziale alla classe, si applicano quando a causa della sua “condizione” lo studente non è in grado di fare il percorso didattico regolare  (non è più possibile esonerare  da una materia, gli obiettivi possono solo essere ridotti all’estremo).

Lo stesso MIUR consiglia di proporre questa programmazione solo in casi “eccezionali” e dove nel ragazzo  ci sia un deficit cognitivo, infatti dal sito del Ministero (le FAQ) leggiamo: cos’è la Programmazione Differenziata?  “Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo”. 

Personalizzare i metodi di valutazione, ossia individuare una modalità diversa che consenta allo studente di dimostrare quello che sa e sa fare, è fondamentale.

Se ne parla nelle stesse Linee Guida a pag. 28 allegate al Dlgs 153/23.

Tornare dal programma Differenziato a quello regolare valido per il diploma

Si può fare ma sarà piuttosto difficile in quanto:

  • il consiglio di classe deve essere favorevole a farlo rientrare (a maggioranza) la decisione non spetta più alla famiglia 
  • se il consiglio di classe non è favorevole lo studente dovrà sostenere un esame integrativo per dimostrare che è al pari (o quasi) con il resto della classe.

Dlgs 153 del 2023  art. 10-bis

 

Chi prepara il materiale necessario quando l’insegnante di sostegno non è presente?

Tutti gli insegnanti sono corresponsabili dell’intervento educativo verso l’alunno con disabilità: significa che tutti devono fare la loro parte, ma anche che l’insegnante di sostegno non esaurisce il proprio compito nelle ore in cui è fisicamente presente.

Come questo si concretizzi nella pratica va definito negli incontri di coordinamento.

È opportuno rileggere quello che dicono in merito le Linee Guida MIUR per l’integrazione del 2009 (pag. 18):
«È l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo di integrazione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l’alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. »

L’argomento è ripreso anche nel nuovo PEI, sezione  “8.1 Interventi educativi, strategie, strumenti nelle diverse aree disciplinari”.

Nelle Linee guida allegate al DM 182/20 modificate dal DM153/23, a pag. 31, si dice che in questa parte del PEI «È necessario esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del team docenti in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9 – Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse. »

In sostanza, nessuno può dire a priori a chi spetti predisporre questo materiale: se ne discute e ci si organizza di conseguenza.

Quello che NON E’ ACCETTABILE è che l’alunno rimanga senza i supporti personalizzati che gli sono necessari.

Cos’è il GLO?

Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), è un gruppo di lavoro previsto dalla legge che ha tra i suoi compiti anche quello di approvare il PEI, ossia il documento di programmazione in cui ogni anno si esplicitano formalmente modalità e obiettivi del processo di inclusione personalizzato.

Il PEI va approvato (per legge) entro il 31 ottobre.

Farlo più tardi significa procedere per metà anno scolastico senza nessuna indicazione su come fare didattica allo studente con disabilità. 

Sarebbe una evidente, e grave, violazione della norma.

Ovviamente nulla toglie che possa essere fatto prima, anzi sarebbe auspicabile , specialmente nei casi in cui lo studente è già conosciuto dai docenti e non si deve aspettare il periodo di “osservazione”. 

Le norme che regolano GLO e PEI  sono :

DL 182/20 

DL 66 del 2017 integrato e corretto dal DL 96 del 2019 (che ha apportato modifiche alla legge 104, tra le quali il PEI e il  GLO)

I COMPITI DEL GLO (Legge 104 art. 15 comma 10) :

“Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica…”

  1.  Approvare il PEI (si fa entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico)
  2. Verificare il processo di inclusione
  3. Proporre e quantificare le risorse

(Gli ultimi  2 punti, si fanno a fine anno scolastico).

2. Le sezioni del PEI dove si fa la verifica:
  • sezione 5: interventi sulle 4 dimensioni 
  • sezione 7: interventi sul contesto
  • sezione 8: interventi sul percorso curricolare e esiti del PCTO (solo per le classsi coinvolte)
  • sezione 11: verifica globale, valutazione degli esiti raggiunti, aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione anno scolastatico successivo, suggerimenti, proposte, strategie che  hanno particolarmente funzionato e che potrebbero essere riproposte, criticità emerse su cui intervenire, etc.
3. Proporre e quantificare le risorse

Il GLO è l’unico organo tecnico che può dire quale sono i bisogni delloo studente all’Ufficio Scolastico.

Il GLO è libero di proporre autonomamente le risorse o ha dei vincoli da rispettare?

Secondo la normativa non ci sono vincoli, certo il GLO deve proporre risorse congrue ai bisogni.

Deve tenere conto della certificazione di gravità (art.3 comma 3)?

“3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno* è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (comma modificato dal DLgs 62 del 3 maggio 2024 ed entrerà in vigorea il 30 giugno 2024).

*sostegno non è riferito a sostegno scolastico ma sostegno alla persona con disabilità.

La Normativa, quindi,  non dice che il sostegno scolastico va dato in basse alla  gravità, ma gli uffici scolastici, purtroppo, tendono a dare più ore per i comma 3, e meno ore per i comma 1, anche se può accadere, che un comma 1 può avere più bisogni del ragazzo comma 3.

Questo è un modello di richiesta ore arrivato in  una scuola direttamente dall'ufficio scolastico di pertinenza, ricalca lo schema che si trova negli allegati C e C1 ma modificato e collegato alla gravità:

Il GLO può proporre le risorse che ritiene utile allo studente, poi l’ufficio scolastico può anche non accettarle, ma non può impedire al GLO di proporre le ore che a suo giudizio sono necessarie.

Quando il GLO quantifica le risorse deve attenersi al Profilo di Funzionamento?

In base al DL 66 del 2017 art. 5 comma 4, il Profilo di Funzionamento definisce la tipologia del supporto, ma non il numero delle ore necessarie:

“Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.”

Nel 2020 il Dl 182 introduce gli allegati C e C1:
  • nel 2021 non era ancora in funzione
  • nel 2022 era bloccato per una sentenza del TAR
  • nel 2023 con il “nuovo PEI” entra in vigore, ma con la nota 14.085 del 1 giugno il ministero sospende l’applicazione degli allegati in attesa di un nuovo decreto
  • nel 2023 con il DL 153 conferma gli allegati ed entrano in vigore, ma si pone  il problema che ancora non è in vigore il profilo di funzionamento, quindi il ministero fa la nota a di accompagnamento 4179 del 5 ottobre 2023 art. 4 “4. L’art. 21 del DI 182 del 29 dicembre 2020 contiene uno specifico riferimento alle “Norme transitorie”:
    “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI
    tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.

Questi allegati hanno lo scopo di esplicitare e motivare le risorse richieste  da parte del GLO.

 

CHI FA PARTE DEL GLO

I membri del GLO sono nominato da dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, con un suo decreto  DL 182/20   art 3 c 8


Ne fanno parte di diritto: Tutto il consiglio di classe (compreso il docente di sostegno), i genitori, lo studente con disabilità, se in grado di capire e se si trova nella scuola superiore, il clinico del servizio di  neuropsichiatria infantile che lo seguono DL 182/20  art 3 c 1-2-3-4

Il dirigente può nominare membro del GLO anche altre figure DL 182/20  art 3 c 5-6-7


Il GLO è convocato dal Dirigente (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i  di organizzarsi per partecipare DL 182/20  art. 4 c. 7:


Il GLO è valido anche se non  tutti i membri sono presenti DL 182/20  art. 4 c 4


Tutti i membri del GLO hanno accesso al PEI e ai verbali 

  • PEI discusso presumibilmente è la bozza
  • PEI approvato equivale al PEI firmato e protocollato DL 182/20  art. 4 c 9

Possono essere INVITATI a partecipare al GLO anche specialisti indicati dalla famiglia, ma il loro intervento è solo informativo e non decisionale DL 182/20  art. 3 c 6

Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

IL  <<NUOVO>> PEI  IN  BREVE

PEI è l’acronimo di Piano Educativo Individualizzato, è uno strumento di didattica inclusiva che consente al consiglio di classe di delineare un piano personalizzato per gli studenti con disabilità, fissando le attività e gli obiettivi da perseguire durante l’anno scolastico.

Il Decreto Interministeriale  153/23 che è andato a modificare il DL 182/20 (inizialmente annullato nel 2021 e poi ripristinato con la Sentenza n° 3196/22), aggiorna quanto definito dal D.L. 66/2017, in merito alle modalità di redazione del PEI (piano educativo individualizzato. 

Il PEI viene redatto ogni anno dal momento dell’ingresso di un alunno con certificazione di disabilità nel ciclo scolastico (a partire dalla scuola dell’infanzia), o a partire dal momento in cui un allievo riceve una certificazione, la scuola è vincolata alla redazione del PEI. 

Cosa contiene il PEI

  • i dati anagrafici e familiari dello studente
  • la diagnosi funzionale/profilo di funzionamento 
  • se fa una terapia con somministrazione di farmaci
  • se la terapia fosse in orario scolastico deve essere indicato la persona che deve somministrarli 
  • se la terapia per essere eseguita  costringesse lo studente a entrare a scuola più tardi o. a uscire prima, o se è in mezzo alla mattinata, devono essere indicati i giorni e gli orari 
  • eventuali altri accorgimenti medici
  • se ha bisogno di assistenza igienica e chi deve fornirla 
  • gli obiettivi didattici, educativi e di apprendimento da raggiungere 
  • le strategie che si intende utilizzare per raggiungere gli obiettivi, specificando per tutte le discipline 
  • deve essere specificato come saranno somministrate le verifiche e con quali strumenti (compensativi e dispensativi) (le modalità di verifica sono ora inserite nella programmazione disciplinare, ex punto 8.3 diventato 8.2, e vanno quindi specificate materia per materia) 
  • fanno parte degli obiettivi anche l’inclusione e la socializzazione
  • il modo in cui lo studente sarà valutato
  • eventuali  necessità particolari  dello studente per le uscite o gite didattiche (sez. 9)
IN CASO DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

CONTIENE ANCHE:

  • necessità per i PCTO
  • Percorso didattico: Percorso A curricolare, Percorso B percorso personalizzato con verifiche equipollenti, Percorso C differenziato (Differenza fra i vari percorsi)
Il PEI va approvato e verificato durante i GLO (gli obbligatori sono 3, in caso di necessità se ne possono fare di più ma non di meno):

– iniziale (entro 31 ottobre) per discutere e approvare il PEI
– intermedio (entro 30 Aprile) per verificare i risultati e nel caso modificare il PEI, (se ci fosse necessità se ne possono fare anche più di uno) 
finale e provvisorio (entro il 30 giugno) per verificare se gli obiettivi sono stati tutti raggiunti, per fare il PEI provvisorio e chiedere le ore di sostegno necessarie per l’anno successivo. 

Il PEI è approvato dal GLO se il GLO non si fa non può esserci PEI valido.

LE  FIRME DEL PEI

E’ prevista la firma di tutti i membri del GLO nel PEI iniziale e in quello della verifica FINALE (Linee Guida Dlgs 182/20 pag. 11.) 

«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica. »

Devono firmare per accettazione del PEI anche coloro che non hanno potuto partecipare ai GLO (c’è lo spazio per la firme accanto a ciascun nome). 

Se lo studente minore è stato nominato membro del GLO anche lui deve firmare, il valore della firma essondo un minore  ha soprattutto un valore educativo e simbolico ma è importante valorizzare la sua partecipazione anche con questi aspetti formali.

ATTENZIONE

Nessun insegnante compreso quello di sostegno può modificare il PEI, per farlo è necessario convocare il GLO per l’eventuale approvazione. 

Per sapere tutto quello che c’è da sapere sul PEI leggere:
  • 182/20 modificato dal DL 153/23  (versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”) e i vari allegati (sito del MIM

Altre  indicazioni dal MIM cliccare qua

PEI Digitale

Sito di Supporto allo studio per Bambini e Ragazzi con BES