Aggiunte schede di matematica Le Espressioni letterali

00. I monomi come si riconoscono
01. I monomi
02. Addizioni e sottrazioni fra monomi
03. Moltiplicazioni fra monomi
04. Divisione fra monomi
05. Divisioni con Monomi – trucchetti
06. Addizione algebrica
07. La potenza di un monomio
08. Espressioni con i monomi – mappa concettuale
09. Calcolare MCD e mcm fra monomi
10. Equazioni detrminate indeterminate impossibili
11. Svolgimento espressioni con equazioni
12 Equazione frazionarie (mcm)

Il TAR Toscana ordina lo sdoppiamento di una classe di 25 alunni in presenza di due disabili

Scuola, Storica sentenza Tar: La classe con più di 23 alunni va sdoppiata.

Con sentenza n. 1173/2018, il TAR Toscana si è espresso su un ricorso che ha per oggetto il numero di alunni per classe in presenza di studenti disabili.

I genitori di uno studente disabile avevano presentato ricorso per annullare il provvedimento del preside relativo alla formazione di una classe prima con 25 alunni, di cui due con grave disabilità ai sensi della legge n. 104/92 art. 3/3.

Dopo aver citato la giurisprudenza in materia di diritto all’educazione e all’istruzione dei minori, che non può in nessun caso essere negata, il TAR ha illustrato la normativa in fatto di formazione delle classi.

Ecco cosa stabilisce l’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/2009: “Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché’ sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola”.

Dunque, in presenza di studenti con disabilità, le classi iniziali di norma non possono essere formate da più di 20 alunni, fermo restando che questa costituzione deve essere giustificata in relazione alle esigenze formative dello studente disabile.

A tutto ciò il TAR aggiunge ciò che è previsto dall’articolo 4, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 81/2009, cioè che è possibile modificare al numero massimo o minimo di studenti per classe fino ad un massimo del 10%.

Questo allo scopo di dare stabilità al numero di classi previste, diminuendo la differenza tra il numero di classi previsto e quello delle classi realmente formate all’inizio dell’anno scolastico.

Il TAR afferma che nel caso in questione sono state violate entrambe le misure, limite di 20 alunni e previsione classi, senza un valido motivo. In conclusione, secondo il TAR, la violazione della suddetta normativa non si può giustificare con lo sdoppiamento della classe, grazie al docente di potenziamento che è attivo, infatti, solo 22 ore su 27. Per queste motivazioni il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato di annullare gli atti di formazione della classe del dirigente scolastico.

Per tali ragioni, il TAR Toscana ha ordinato lo sdoppiamento della classe.

 

Come leggere un libro con “le orecchie”

Fonte: Annamaria Sabatini

Spesso sono assegnati agli alunni libri da leggere e insorgono le prime difficoltà per coloro che non possono leggere autonomamente.

La soluzione è:

– reperire il testo in formato digitale.
Possiamo trovarli in internet a questi siti:

LiberLiber
LibriVox
Progetto Babele
LibroAudio
LibriVivi
Audible
Storytel
Podcast e altre risorse utili

Oppure, previa iscrizione, a “Libro Parlato Lions” un servizio gratuito con donatori voce.

Dopo aver scaricato il nostro file verifichiamo il formato. Se è in pdf possiamo ascoltarlo da pc con vari applicativi come ad esempio LeggiXme.

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Qui una breve videoguida.

 

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