Anno Scolastico 2023/2024

OM 55 del 2024 – Esami maturità
Allegato  A – Griglia valutazione orale 2023/2024
Nota MIM calcolatrici ammesse agli Esami di Stato 2023-2024

NON è possibile  in nessun caso usare strumenti che abbiano connessione a Internet, che siano Pc, Tablet o smartphone,

Nota Mim 22479 del 30 maggio

 

SECONDA PROVA SCRITTO DIVISO A SECONDA INDIRIZZO IL 20/06/2024

Per i  LICEI 

Per gli ISTITUTI TECNICI

Per gli ISTITUTI PROFESSIONALI

DDL Valditara – Tornano i giudizi alla Primaria e cambiano le norme sul voto in condotta (2024)

Tracce delle prove scritte

Cos’è il Piano per l’Inclusione?

Cos’è il Piano per l’Inclusione? Costa cambia rispetto al PAI?

 

 

Il PAI è stato di fatto abolito, ma il Piano per l’inclusione è previsto dall’art. 8 del Dlgs 66/17 che dice che va predisposto da ciascuna istituzione scolastica.
Il ministero non ha mai dato nessuna indicazione in merito per cui non sono in grado di dire se una scuola che non ha nessuno studente con disabilità si può considerare esclusa o debba prepararsi in ogni caso all’accoglienza.

DLgs 66 del 13/4/2017 – Inclusione scolastica

 

 

La normativa ufficialmente è cambiata, e non di poco.

Il PAI istituito dalla CM 8 del 2013 (oramai abolito) e sostituito con il PI (Piano per l’inclusione)  previsto dall’art. 8 del DL 66/17,  sono due cose molte diverse, basti pensare al fatto che il PAI riguardava tutti gli alunni con BES mentre il PI, per effetto dell’art. 2 del DL 66, dovrebbe occuparsi esclusivamente di alunni con L. 104.

DL 66/17 Art. 8 – Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il DL 66 non prevede decreti attuativi su questo tema, ma qualche indicazione da parte del ministero sarebbe più che opportuna anche perché rimangono aspetti poco chiari:
– Il Piano per l’Inclusione dovrebbe essere triennale, come il PTOF, però ha ricadute sull’organizzazione delle risorse di sostegno, e quindi sulla loro richiesta sulla base dei singoli PEI, e quindi deve necessariamente essere anche annuale.
– va specificato se veramente esso si deve occupare esclusivamente degli alunni con disabilità certificata, escludendo tutti gli altri bisogni educativi speciali, come deriverebbe da una applicazione ricordo dell’art. 2.

L’argomento è strettamente connesso al funzionamento del GLI che ha proprio nel supporto al Collegio dei Docenti al momento della definizione del Piano per l’Inclusione  una delle sue competenze principali.

Finora (dicembre 2023) il Ministero non si è pronunciato né sul Piano per l’inclusione né sul GLI.

Funzione principale del GLO: Approvare e modificare il PEI

Il PEI deve essere approvato dal GLO (Dlgs 66/17 art. 7 c. 2/a) ed è quindi questa approvazione che determina la sua validità.

“2. Il PEI di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
a) e’ elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, comma 10;
b) tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilita’ in eta’ evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica…” continuare a leggere sul decreto.

Dalle Linee guida allego B allegate al DL 153/23  pag 10:

” …− incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni» (comma 2, lettera h). Il numero di questi
incontri dipende dai bisogni emersi, e dalla conseguente necessità di apporre correttivi e integrazioni al testo precedentemente approvato. Gli incontri di verifica possono essere preventivamente calendarizzati, ma anche proposti dai membri del GLO, con richiesta motivata al Dirigente scolastico, per affrontare emergenze o problemi particolari;…”

Un PEI approvato o modificato senza prima fare un GLO NON E’ VALIDO.

Cosa succede se i genitori non firmano il PEI?

Cosa succede se i genitori non firmano il PEI? E’ valido lo stesso? Può essere applicato?

 

Il PEI deve essere approvato dal GLO (Dlgs 66/17 art. 7 c. 2/a) ed è quindi questa approvazione che determina la sua validità.

Essendo un atto formale dell’istituzione scolastica è necessaria la firma del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato, che attesta, anche sulla base del verbale dell’incontro, la regolarità delle procedure seguite ossia che il PEI è stato effettivamente approvato dal GLO.

La firma di tutti i membri del GLO è prevista dalle Linee Guida, pag. 11, ma non è specificato se va ritenuta è effettivamente indispensabile per la  piena validità dell’atto.

Se il genitore non firma per esprimere il suo dissenso rispetto al PEI approvato o per altri motivi, si suppone che abbia manifestato le sue posizioni anche durante l’incontro del GLO ed è importante che esse vengano ben verbalizzate.

Ricordiamo cosa dice l’art. 3 c. 9 del DI 182/20:

“9. Il GLO elabora e approva il PEI tenendo in massima considerazione ogni apporto fornito da coloro che, in base al presente articolo, sono ammessi alla partecipazione ai suoi lavori, motivando le decisioni adottate in particolare quando esse si discostano dalle proposte formulate dai soggetti partecipanti.”

Va redatto il PEI in caso certificazioni sopraggiunte in corso d’anno?

Le certificazioni pervenute in corso d’anno possono comportare da subito la redazione del PEI oppure entrare in vigore dall’anno successivo, e solo nel secondo caso va redatto il PEI provvisorio*.
 
Il PEI in corso d’anno va redatto sempre, anche se arriva ad anno scolastico molto inoltrato, se per l’alunno vengono impegnate da subito delle risorse, sostegno o assistenza.
 
Negli altri casi decide la scuola in base ai bisogni.
 
Se, ad esempio, per l’alunno è stato redatto un PDP che sta funzionando adeguatamente e anche se si passasse a un PEI non cambierebbe nulla perché si sta già facendo quello che è possibile fare senza sostegno, si può benissimo continuare con il PDP e in questo caso entro giugno si farà il PEI provvisorio.
Una situazione particolare si ha nelle classi terminali se a giugno sono previsti gli esami di Stato, perché con il PEI sono possibili personalizzazioni che il PDP non consente e quindi può rivelarsi necessario anche se non c’è il sostegno.
 
*PEI provvisorio: Il PEI provvisorio va redatto entro il 30 giugno per gli alunni con disabilità che hanno una certificazione pervenuta a scuola durante l’anno scolastico in corso, ma per i quali non è stato redatto il PEI.

Sito di Supporto allo studio per Bambini e Ragazzi con BES