Cosa succede se a metà anno scolastico arriva uno studente trasferito da altro istituto che abbia già un PEI redatto dalla vecchia scuola?

Si applica il  DL 182/20 modificato dal Dlgs 153 del 2023  art. 2 comma 1/f:

“f – nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall’interlocuzione tra i docenti dell’istituzione scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e dell’ambiente di apprendimento dell’istituzione scolastica di destinazione.”

Quindi si conserva  il PEI precedente, adattandolo se necessario alle condizioni attuali completo di tutte le sue parti (non si fa un PEI provvisorio non essendo una nuova certificazione, che va fatto  a fine anno scolastico.

La  scuola può obbligare le famiglie di ragazzi con problemi comportamentali, a sottoscrivere una assicurazione aggiuntiva a quella classica della scuola,  per affrontare le eventuali spese, causate da scatti d’ira del proprio figlio?

Il dirigente scolastico non può obbligare i genitori a sottoscrivere nessuna assicurazione.

Per coprire eventuali danni causati dal bambino/ragazzo dovrebbe bastare l’assicurazione della scuola.

Se non è così il dirigente farebbe bene a discuterne con la compagnia assicurativa, non con i genitori.

La responsabilità dei danni causati dal bambino/ragazzo è di chi è tenuto alla sua sorveglianza, ossia in questo caso della scuola. Codice civile articoli 2047 e 2048.

Per gli studenti del I ciclo con disabilità particolarmente gravi è possibile esonerarli da alcune prove d’esame?

Esiste la possibilità dell’esonero dalle prove scritte? O solo da alcune?

Riferimento normativo è il DL 62/17 art. 11 c. 6 e DM 741 del 2017 art. 14. comma 1, si dice che in questi casi la commissione predispone “prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.”

“Differenziate” in questo caso significa semplicemente differenti, o diverse, e non essendo specificate modalità o procedure minime da seguire, si intende che possono essere personalizzate liberamente anche rispetto al tipo di somministrazione, non solo ai contenuti.

Le prove sono predisposte in base del PEI relativamente alle attività svolte (sempre comma 6) e se ne deduce che se nel PEI non sono state previste attività didattiche sulle lingue straniere non si sostengono neppure all’esame.

Delle prove ci devono essere ma non necessariamente prove scritte: vanno bene anche prestazioni di altro tipo, comprese attività di manipolazione, costruzione o altro, da documentare se serve, per lasciare agli atti, con delle fotografie.

In base al comma 8 dell’11 del DL 62 solo ai candidati che non si presentano all’esame viene rilasciato l’attestato.

La norma non dice nulla sulla loro eventuale partecipazione parziale: presenti ad alcune prove, assenti ad altre.

Se la riduzione del numero di prove è stata decisa dalla sottocommissione come modalità di personalizzazione, non si può parlare di assenza e di sicuro non si può applicare il comma 8.

Possono esserci eventualmente dei dubbi interpretativi nel caso la commissione abbia previsto un esame completo, anche se personalizzato, e il candidato non si sia presentato ad una o più prove, anche se in questi casi è difficile affermare in assoluto che non si sia presentato all’esame.

Questa situazione è invece prevista per l’esame del 2° ciclo (DL 62 art. 20 c. 5 ) dove si dice chiaramente che viene rilasciato l’attestato anche ai candidati che non sostengono una o più prove,  ma non se ne parla nel 1° ciclo.

Osonero lingua straniera, differenza fra ragazzi con DSA e Disabilità

Nella scuola secondaria di primo grado

Se lo studente presenta dei DSA severi, e se richiessto da specialisti e famiglia, può essere esonerato dalle lingue straniere (legge 170/ 10 e suo decreto attuativo Dl 5669/11).

Per ciò che rigurda la seconda lingua è fattibile in quanto poi nella scelta della scuola superiore si sceglierà un indirizzo che non abbia una seconda lingua straniera.

Cosa ben diversa è l’esonero totale dalla prima lingua (inglese), sulla carta è possibile, ma poi ci saranno graavi ripercussioni sul preseguo scolastico in quanto alle superriori, esonerare significa non conseguire il diploma, quindi meglio non farlo neanche nel primo grado.

IL PARADOSSO E’ LA QUESTIONE PER I RAGAZZI CON DISABILITA’

Per la scuola secondaria di primo grado è sempre possibile l’esonero, in quanto il diploma è sempre dato anche se si semplifica “all’osso” le discipline.

Ma per la secondario di secondo grado, anche se il ragazzo fa un percorso C (differenziato) non è possibile esonerare da nessuna disciplina Dl 153/23 art 10 comma  1: ” Per gli alunni con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado non è previsto l’esonero dall’insegnamento di una o più discipline presenti nel piano di studi”.

Ovviamente non sarà chiesto un programma chel’alunno non può fare, ma comunque una valutazione deve esserci, quindi qualcosa deve fare (es. inglese riconoscere i colori, o dire i nomi di alcuni animali, altro…)

 

Cos’è un ordine di servizio?

Cos’è un ordine di servizio? È indispensabile per le supplenze?

L’ordine di servizio è necessario se assegnando una supplenza si modifica l’organizzazione abituale delle lezioni, intervenendo sulla funzione di vigilanza e responsabilità connesse.

Se un insegnante lascia la sua classe senza una formale autorizzazione, o un ordine, rischia la contestazione di abbandono e può essere considerato responsabile in caso di incidenti.

Un ordine di servizio è un atto formale del Dirigente, firmato da lui o da una persona da lui autorizzata.

Non ha necessariamente l’aspetto di una lettera intestata e protocollata; anche un registro delle sostituzioni può avere funzione analoga se riporta gli estremi indispensabili del provvedimento (chi deve fare cosa) e se ogni singola disposizione è firmata dal responsabile.

Non è un ordine di servizio una circolare che indica in modo preventivo quale tipologia di personale deve sostituire gli eventuali assenti senza indicare esplicitamente nomi e date.

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES