Differenza fra Certificazione e diagnosi

 La nota 2563 del 22 novembre 2013 fa chiarezza fra la differenza fra certificazione e diagnosi.

Nella pagina 2 troviamo scritto:

Per “certificazione si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 – le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

Pertanto, le strutture pubbliche ( e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.

Quando il bambino ha bisogno di usufruire della legge 104 il medico deve redigere una DIAGNOSI FUNZIONALE nella quale sono acclusi tutti i test sottoposti al bambino con relativo risultato, la quale viene valuta dalla commissione sanitaria (INPS).

L’handicap viene determinato in relazione ad alcuni ambiti (sensoriale, fisico, psicofisico) e li categorizza in un contesto di disabilità perché certifica, attraverso procedure diagnostiche, un danno – che esiste – in uno di questi tre ambiti ( sensi, fisico , mentale intellettivo).

La legge 104 par. 3 recita “E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”

Cosa fare se il PDP o il PEI non vengono rispettati

Le cose da fare ⤵️:

1) parlare con il docente della disciplina in questione, poi col coordinatore di classe e con il referente bes di Istituto. Se questi passaggi e colloqui non vanno a buon fine o restano del tutto disattesi dopo 7 -15 gg

2) scrivere una lettera di segnalazione delle inadempienze al dirigente scolastico che è il garante per legge , ma non una semplice mail, ma bensì o una PEC o una raccomandata AR che hanno lo stesso valore legale

3) Dopo questi passaggi se non vi è stato alcun cambiamento e si continuano a verificare inadempienze allora contattate il legale per un intervento più incisivo.

La collaborazione e la segnalazione prima di tutto.

Ovviamente più è grave la situazione più questi passaggi devono essere veloci e viceversa.

Se dovesse servire qui un facsimile di lettera da inviare al  dirigente: Segnalazione amichevole di inadempienza del PDP

 

A fine anno , nel caso di bocciature o di giudizio sospeso, se non si sono fatti i passi consigliati, è molto difficile contestarli in quanto non si hanno prove delle possibili inadempienze effettuate in corso d'anno, ed è più difficile un eventuale ricorso al TAR.

 

Gli studenti con legge 104 hanno il DIRITTO a sostenere esami di maturità con prove equipollenti

Gli studenti con legge 104 con un PEI per programmazione per OBBIETTIVI MINIMI, hanno il DIRITTO a sostenere prove equipollenti  e questo non va a ledere il diritto di ricevere un diploma regolare (le modalità di somministrazione delle prove d’esame non saranno riportate sul diploma)

“Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo
individualizzato (queste indicazioni vengono presentate alla commissione esaminatrice nel  documento del 15 maggio)

La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita
dal consiglio di classe, relativa alle attivita’ svolte, alle
valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la
comunicazione, predispone una o piu’ prove differenziate………. …….Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il
rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di
istruzione.”

DL 62 del 13 aprile 2017 art 20 pag 19-20

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Altre leggi dove viene ulteriormente sancito questo diritto

LEGGE 5 febbraio 1992 n. 104 (LEGGE D’INVALIDITA’

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E anche OM 90-2001 alunni con disabilta leggere art. 15

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Inoltre per gli esami di maturità il Miur pubblica tutti gli anni (di solito nel mese di maggio) una ordinanza ministeriale in cui spiega lo svolgimento degli esami stessi.

O.M. 205 del 11-03-2019  per i candidati con  disabilità art 20 pag 29

Per gli scritti, è la commissione stessa che, una volta aperti gli esami ministeriali, deve modificarli per farne delle prova equipollenti, coerenti con il PEI dello studente e seguendo anche le indicazioni riportate sul documento del 15 maggio fascicolo privato.

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Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES