A inizio anno scolastico vale il PDP dell’anno precedente?

Il PDP ha validità solo per l’anno scolastico per il quale è stato redatto, in quanto nella prima pagina è scritto PDP per l’anno x/y, inoltre da un anno all’altro possono cambiare docenti e dirigente scolastico, nonché le figure specialistiche quindi un “patto educativo” firmato da altre persone non può avere validità, specialmodo nel primo anno in una nuova scuola.

Il buon senso dice che, quando il ragazzo si trova nello stesso istituto, fino a che non è pronto il nuovo vale il PDP dell’anno precedente, anche se fossero cambiati dei docenti, purtroppo però, non sempre regna il buon senso.

Gli insegnanti formalmente non sono obbligati a rispettare il vecchio PDP, ma se non lo fanno si assumono la responsabilità della decisione di fronte al ragazzo e alla famiglia.

In alcuni casi ai ragazzi viene vietato l’accesso ai sistemi compensativi perché il PDP ancora non è pronto, o peggio nessuno ha pensato di informare il nuovo insegnante che ha in classe uno o più studenti con  “bisogni speciali”.

Non è possibile lasciare i ragazzi senza tutela fino a novembre/dicembre termine ultimo per approvare il PDP (un terzo dell’anno scolastico!).

In questi casi bisogna che le famiglie si facciano valere, la legge 170/10 è sempre in vigore anche senza PDP.

Risposte del prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR sulla questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione (il trimestre dell’A.S.)

Nota BES 2563 del 2013 pag 2-3
«E’ quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all’anno scolastico di riferimento».

 


Profilo di Funzionamento

ll profilo di funzionamento è un documento clinico, spetta  redigerlo alle USL, o meglio all’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) delle USL in base e al DL 66/17 ART. 5 C. 3 e 4:

3. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale, come modificato dal presente decreto, e’ redatto da una unita’ di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del SSN, composta da:
a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore;
b) almeno due delle seguenti figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’eta’ evolutiva, un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale, in rappresentanza dell’Ente locale di competenza.
4. Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
[…]  e’ redatto con la collaborazione dei genitori o di chi esercita la responsabilita’ genitoriale della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, nonche’, nel rispetto del diritto di autodeterminazione nella massima misura possibile, della studentessa o dello studente con disabilita’, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove e’ iscritto la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente;

Va redatto ancora il PDF (Profilo Dinamico Funzionale)?

Tutta la normativa che istituiva il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), art. 12 c. 5 della L. 104/92 (completamente riscritto) e l’atto di indirizzo DPR del 24/2/94 e la Diagnosi Funzionale con il  DL 66/17, vengono aboliti e sostituiti dal Profilo di Funzionamento, o meglio saranno sostituiti perchè ancora la norma non è realmente in vigore, quindi fino a quando non sarà effettiva si applicherà la vecchia normativa, che prevedeva di redigere il Profilo Dinamico Funzionale congiuntamente tra ASL e scuola con la collaborazione dei genitori.

Non è di competenza del GLO, né del consiglio di classe, né dei soli docenti, né tanto meno dell’insegnante di sostegno.

Se viene redatto solo dagli insegnanti di sostegno non serve a nulla. 

Nel  DI 153 (art. 21 c. 6)  del 2024 è scritto che, se manca il profilo di funzionamento, il PEI va redatto tenendo conto “della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.  “ove compilato” significa ovviamente che non è indispensabile.

L’analisi funzionale rientra tra le valutazioni cliniche, soprattutto in caso di comportamento disfunzionale, ma non ha una regolamentazione normativa ufficiale come il profilo di funzionamento, Si basa generalmente sul modello ABC (A = Antecedente, B = Comportamento, C = Conseguenza) al fine di comprendere come nasce e si alimenta il problema per poter poi intervenire in modo efficace. 

Per il Profilo di Funzionamento non è stato definito ancora un acronimo, almeno non ufficialmente.

Qualcuno usa PdF, qualcuno PF ma i rischi di equivoci sono molto alti per cui se si usano queste sigle è opportuno specificarne sempre il significato.

 

Il servizio di Neuropsichiatria infantile deve partecipare ai GLO?

Gli specialisti dell’ASL vanno sempre nominati e convocati agli incontri perché sono membri del GLO.

Non sono obbligati a partecipare ma devono garantire comunque il “necessario supporto”. L. 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.

La non presenza dei clinici Asl ai GLO è giustificata dal fatto che ci sono tantissimi bambini/ragazzi con disabilità e pochi specialisti infantili in carico nei servizi Asl ed è quindi impossibile per i medici essere presenti a tutti i GLO.

Lo specialista privato partecipa appunto come privato, non fa le veci dell’ASL, a meno che non sia un privato convenzionato.

Se a causa della lentezza della burocrazia di ASL e INPS la certificazione di disabilità tarda ad arrivare, cosa fare?

La scuola piò  sollecitare gli specialisti ASL,  e intanto  avvalersi della normativa sui BES e redigere un PDP, con tutti gli accorgimenti del caso. con il consenso dei genitori.

Oppure può comunque mettere in atto tutte le forme di adattamento che ritiene necessarie per aiutare e sostenere gli alunni (del resto si apprende solo ciò che si può) in attesa di una diagnosi più precisa sui bisogni.

Sito di Supporto allo studio per Bambini e Ragazzi con BES