Iscrizione a scuola senza dichiarare la disabilità o i DSA

È legittimo fare domanda di iscrizione in una scuola senza dichiarare la disabilità  o i DSA del proprio figlio e solo successivamente presentare le relative certificazioni , magari anche la documentazione del ciclo precedente dove si evince che negli anni passati aveva il supporto del docente di sostegno   e chiedere che vengano predisposti il PEI o il PDP?

I genitori possono decidere di non segnalare questi problemi alla nuova scuola, è loro diritto farlo, ma si assumono la responsabilità di queste scelta.

È questione di conseguenze, non di legittimità.

 

Se i genitori consegnano in ritardo una certificazione, la scuola si dovrà attivare, cercando di non far ricadere sul ragazzo eventuali responsabilità che non sono sue, ma qualche disguido operativo è probabilmente inevitabile.

Che può diventare anche grave, con il rischio (molto alto)  di perdere il supporto del docente di sostegno per quell’anno scolastico, in caso di disabilità.

E’ possibile lo spostamento dell’insegnante di sostegno da una classe ad un’altra quando l’anno scolastico è già iniziato?

Può accadere che un insegnante di sostegno sia affidato ad un alunno con disabilità, e dopo un mese o più, detto insegnante sia spostato su altro alunno del medesimo istituto e al primo studente sia affiancato un altro docente.

Ora tralasciando i motivi per i quali il dirigente può prendere queste decisioni (incompatibilità con il primo studente, l’insegnante è specializzato quindi potrebbe essere più utile su un altro studente, ecc..), vediamo cosa dice la normativa:

DL 66/17  art. 14 c. 4
«4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico, si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»

DLgs 297/95 art 461/1

«1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive»

 

 

Cos’è il PFI (Progetto Formativo Individuale)?

Il PFI sostituisce il PDP per alunni con BES, ma non il PEI e il PDP in caso di DSA.

Se uno studente ha già una programmazione individualizzata specifica, il suo PFI ovviamente ne terrà conto e affronterà solo eventuali aspetti non definiti.

Si ricorda, inoltre, che sul piano formale – ferme restando le disposizioni per gli alunni disabili – il P.F.I. sostituisce qualsiasi documento finalizzato alla definizione di modalità didattiche personalizzate per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), alla documentazione delle attività di accoglienza per gli alunni stranieri, alla gestione di “passerelle” o passaggi fra ordini di scuola o sistemi diversi.

Dalle linee Guida MIUR 2018  pag 40.

In particolare, per gli alunni a forte rischio di esclusione sociale, devianza e abbandono scolastico, il P.F.I. deve individuare gli obiettivi primari in termini di contenimento e partecipazione, che saranno perseguiti anche prioritariamente rispetto al conseguimento dei livelli di competenza previsti dal PECUP di riferimento. Per tali alunni rivestiranno particolare importanza, nell’ambito del P.F.I., le attività di orientamento e ri-orientamento, anche col ricorso all’alternanza scuola lavoro e all’apprendistato. Si sottolinea che rimangono comunque applicabili le normative e le indicazioni vigenti per la progettazione didattica e la personalizzazione dei percorsi degli studenti in condizione di disabilità e con DSA.

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES