Accesso agli atti e documenti, in vista delle modifiche per renderlo più facile
Fonte www.orizzontescuola.it
Ecco come…
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato disciplinato (e lo è tuttora, almeno sino all’approvazione dell’apposito decreto attuativo della riforma della Pubblica Amministrazione) dal decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. ( per il decreto qui )
Il detto diritto è riconosciuto al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale (come leggiamo all’articolo 22 della legge n. 241/90).
Il procedimento di accesso agli atti della P.A. inizia con una richiesta, da parte del soggetto interessato, all’Amministrazione che detiene il/i documento/i o è responsabile del procedimento richiesto; gli uffici nei confronti dei quali si può esercitare il diritto di accesso sono: amministrazioni dello Stato; uffici pubblici; aziende autonome; enti pubblici; concessionari di servizi pubblici.
È chiaro che il cittadino non può avere accesso a tutti gli atti della P.A., in quanto ve ne sono alcuni, come i documenti coperti da segreto di Stato, da segreto o divieto di divulgazione, nei confronti dei quali non si può esercitare il suddetto diritto.
La condizione necessaria affinché si possa accedere agli atti della Pubblica Amministrazione è che vi sia da parte del richiedente un interesse giuridicamente rilevante nei confronti dell’atto e/o del procedimento oggetto del diritto di accesso. Mancando tale interesse, l’Amministrazione deve rifiutarsi di permettere la visione/riproduzione dell’atto e/o del procedimento richiesto.
Tale imprescindibile condizione, alla luce della Riforma della Pubblica Amministrazione verrà meno, stravolgendo quello che sino ad ora è stato il procedimento di accesso agli atti disciplinato dal suddetto decreto legislativo n. 33/2013 (non ci dilunghiamo sulla descrizione della procedura, sin qui prevista, in attesa che la nuova fonte normativa, ossia l’apposito decreto attuativo venga definitivamente approvato).
Tra i diversi decreti attuativi della Riforma “Madia”, quello che disciplina anche il procedimento di accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è il decreto legislativo “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che, approvato già del Governo, dovrà ottenere il parere non vincolante del Parlamento e fare un ulteriore passaggio in Consiglio dei ministri.
Lo schema di decreto (pubblicato su Il Fatto Quotidiano) all’articolo 6, commi 1 e 2, così detta:
1. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Dati pubblici aperti e accesso civico) – 1.Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
2. L’esercizio del diritto di cui al comma 1 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica chiaramente i dati richiesti, non richiede motivazione ed è trasmessa all’ufficio che detiene i dati. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa all’Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Ove l’istanza abbia a oggetto dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l’istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Il rilascio di dati in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall’amministrazione.
Chiunque, quindi, può richiedere di accedere ai dati delle pubbliche amministrazioni, rispettando i limiti volti a tutelare gli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti; la richiesta, inoltre, non deve essere motivata.
Dalla lettura del comma 1, si evince chiaramente che viene capovolto il principio dell’interesse giuridicamente rilevante: secondo il decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta deve fondarsi su un interesse (del richiedente) giuridicamente rilevante nei confronti dell’atto e/o del procedimento oggetto del diritto di accesso; secondo il nuovo decreto legislativo, invece, chiunque può accedere agli atti della PA, anche chi non ha interesse nei confronti dell’atto. L’interesse giuridicamente rilevante da tenere in considerazione e da tutelare, invece, è quello dello Stato e di soggetti privati.
Il diritto d’accesso, così come previsto, dovrebbe assicurare la massima trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione, eccetto nei casi in cui (come appena detto) vi siano necessità di riservatezza dello Stato o di soggetti privati.
La riservatezza nei confronti dello Stato, con relativo rifiuto di accesso agli atti, entra in gioco qualora vi siano necessità di sicurezza pubblica, relazioni internazionali e dati circa la stabilità finanziaria.
La riservatezza nei confronti dei privati, invece, entra in gioco nel caso di dati personali e di interessi economici e commerciali.
Nei casi di riservatezza sopra descritti, l’accesso può comunque avvenire, qualora il richiedente riesca a dimostrare un interesse superiore alla conoscenza delle informazioni.
Il richiedente, inoltre, qualora l’Amministrazione non risponda o ritardi, può presentare ricorso al TAR (pagando un contributo unificato di 300 euro) trascorsi 30 giorni dalla richiesta. È, infine, previsto un indennizzo di 30 euro per ogni giorno di ritardo dopo il trentesimo.
La richiesta d’accesso deve specificare le generalità del richiedente, che deve allegare il documento d’identità e dichiarare la propria disponibilità a rimborsare i costi sostenuti dall’Amministrazione (fino ad oggi è stato gratuito).
Il richiedente, pur non conoscendo gli estremi dell’atto da visionare, può comunque avanzare la richiesta indicandone il contenuto e la data presunta.
Alla luce dell’analisi svolta, risulta evidente l’intento del legislatore di rendere maggiormente trasparente e, conseguentemente, imparzizale l’azione amministrativa.
Filosofia Socrate Ist. Superiore
Risposte del prof. Guido Dell’Acqua referente area BES del MIUR sulla questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione (il trimestre dell’A.S.)
Alcune associazioni (Beautiful Mind, DI.RE FA.RE., l’associazione Relessica e l’associazione Dislessia un limite da superare, Orto del sapere, S.O.S. Dislessia) hanno rivolto al ministero delle domande per avere alcuni chiarimenti su questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione.
Risponde il prof. Guido del’Acqua referente MIUR area BES.
Le Suddette Associazioni hanno anche chiesto il permesso a divulgare le risposte.
Ecco le domande:
- Gli studenti DSA hanno diritto ad usare gli strumenti previsti nel vecchio PDP fino alla redazione del nuovo nei test d’ingresso e nelle prove scritte e orali?
- Gli studenti in attesa del loro primo PDP hanno diritto ad usare in attesa della redazione dello stesso degli strumenti compensativi e dispensativi? Se sì, quali? Quelli consigliati nella diagnosi depositata in segreteria? O durante il periodo di osservazione gli strumenti vanno effettivamente tolti durante test e verifiche, come denunciano alcuni nostri associati?
- Il PDP può essere consegnato in visione alla famiglia prima della firma, perchè sia letto con attenzione ed eventualmente sottoposto agli specialisti che seguono lo studente?
- E’ possibile la redazione di un PDP per ragazzi con Bisogni Educativi Speciali? E’ a discrezione del consiglio di classe o anche la famiglia può farne richiesta?
- Riguardo alla valutazione, un voto positivo può “cancellarne” uno negativo sul medesimo argomento o gli insegnanti sono costretti a fare una media con entrambi i voti?
Di seguito le Risposte:
- Gli strumenti compensativi e le misure dispensative sono generalmente già elencati nella certificazione. In attesa della formalizzazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) vanno attuate preventivamente le misure indicate nella certificazione; gli eventuali voti negativi ottenuti senza gli strumenti compensativi e le misure dispensative vanno riconsiderati alla luce del PDP e non possono assolutamente fare media. I test di ingresso essendo tali non dovrebbero a priori fare media
- Certamente copia del PDP può essere consegnato alla famiglia che ne faccia richiesta prima di firmarlo, per studiarlo e/o sottoporlo agli specialisti di fiducia
- Il consiglio di classe è sovrano nel decidere se fare o meno un PDP per alunni con bisogni educativi speciali che non ricadano sotto l’ombrello della legge 104/1992 o della legge 170/2010. Se poi la famiglia non lo vuole, deve motivare per iscritto il diniego alla firma. Viceversa, anche la famiglia può chiedere al consiglio di classe che sia adottato un PDP e nel caso il consiglio di classe fosse contrario, deve verbalizzarne il motivo.
- Gli alunni che hanno diritto alla compensazione orale delle prove scritte con prove orali compensano appunto le prove scritte e quindi se la prova orale è buona non ha senso che il voto finale sia una media… quantomeno dovrebbe esser una media pesata con peso preponderante sulla prova orale.
Permesso a divulgare la mail di risposta Ovviamente può divulgare presso chi vuole queste risposte, che non rappresentano la sola mia opinione ma quella dell’ufficio scrivente tutto. Sperando di essere stato esaustivo e rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, invio i miei più cordiali saluti Guido Dell’Acqua
ATTENZIONE: Questi del prof. Dell’Acqua sono pareri autorevoli di un dirigente del ministero, ma non hanno la forma degli atti e provvedimenti amministrativi.
Sotto le mail originali
Leggi Circolari ordinananze e altro che disciplinano gli esami di Maturità
La normativa che disciplina gli esami di Maturità è il DL 62 del 13 aprile 2017
Sempre il Dl 62/17 dice che gli strumenti compensativi sono ammessi in tutte le prove (scritte e orali) , sia per alunni con PDP che con PEI.
Poi ci sono le Ordinanze Ministeriali che escono ogni anno e che forniscono indicazioni operative per quell’anno.