Obbligo di condividere gli atti d’ufficio – Trasparenza amministrativa

Se un genitore vuole una copia del PDP, o del PEI, o delle verifiche, o di un verbale, o di qualsiasi altro documento che riguarda il figlio deve presentare alla scuola una richiesta formale ?

NO, non è necessario.
Quando il richiedente è noto ed è fuori discussione il suo diritto ad accedere ai documenti (come di sicuro in questo caso) la Pubblica Amministrazione rilascia la copia con accesso informale, anche a seguito di sola richiesta verbale.

La scuola è un ente pubblico tenuto alla trasparenza amministrativa e deve rilasciare ai cittadini gli atti richiesti Art. 22 L. 241/90 e DPR 184-2006 (leggere anche questo articolo)

La norma è stata rafforzata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che introduce i principi del cosiddetto FOIA – Freedom of Information Act per cui il cittadino può visionare praticamente tutti gli atti amministrativi.

La privacy tutela i cittadini, non l’amministrazione.

Per rilasciare la copia degli atti ammistrativi (PEI, PDP, verifiche scritte, verbali vari) la scuola deve solo verificare se chi ne fa richiesta abbia interesse all’accesso, ma trattandosi dei propri figli non ci sono dubbi…….

La normativa raccomanda l’accesso per via informale, con domanda diretta, anche verbale, e immediata consegna dei documenti DPR 184/06 art 5 comma 1, ma purtroppo quasi sempre le scuole rifiutano questa forma e allora bisogna fare una richiesta di accesso agli atti tramite PEC o raccomandata AR, a quel punto la scuola è obbligata a fornire una copia del PDP
Lettera per richiesta di accesso agli atti
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Obbligo di condividere gli atti d’ufficio Art 328 codice penale

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Se le copie non andranno utilizzate a fini giudiziari si applica l’accesso informale che non prevede bolli (normativa).

Quanto ai diritti di copia (fotocopie) vanno pagati. 

Ci sono dei tariffari che devono essere pubblici chiedeteli in visione.

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Sentenza TAR Lazio n. 6849 del 19 giugno 2018 contro una scuola che non voleva dare copia delle verifiche ad una famiglia.

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Inoltre:

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Se dopo 30 giorni dalla PEC o dalla raccomandata AR di accesso agli atti la scuola ancora non risponde cosa fare?

Si può presentare ricorso alla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.

Compilare il modulo per il ricorso che trovate in  questa pagina. 

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Bocciatura nulla se non c’è un piano didattico per gli alunni con Dsa

immLe difficoltà di apprendimento degli alunni pongono la scuola di fronte a una sfida complessa: quella di individuare idonee metodologie di intervento.

La circolare ministeriale n. 8 del 6-3-2013  prevede un progetto educativo didattico specifico per ciascun alunno con bisogni educativi speciali, anche per chi ha uno svantaggio culturale, personale o sociale.

L’elaborazione di un Pdp deve avvenire dopo un’attenta analisi della situazione dell’alunno e deve contenere le strategie e le metodologie didattiche utilizzate, le misure compensative e dispensative adottate e le indicazioni per la valutazione degli apprendimenti.

Una nota del 4 novembre 2014, emanata dall’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte e ripresa dalle Agenzie, riporta diverse sentenze per allertare i docenti che disattendono la normativa.

Ed infatti, il Tar Lombardia, con sentenza n. 2356 del 15 settembre 2014, ha accolto un ricorso contro il giudizio di mancata ammissione di un alunno con Dsa perché l’Istituto ha omesso di predisporre il Percorso educativo personalizzato, così come il Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento e Bolzano (sentenza n. 122 del 25 marzo 2011): mancata adozione del Pdp, omessa definizione e attuazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, difetto di rapporti collaborativi con A.S.L. e famiglia. Il Tar Lombardia infine, con l’ordinanza sospensiva n. 371 del 12 marzo 2014, ha “rilevato che la scuola non ha approvato il piano didattico personalizzato ed ha quindi annullato il giudizio contenuto nella pagella di I quadrimestre di uno studente con disturbi specifici di apprendimento”.

Ma non solo: non basta redigere il Ppd, occorre anche attuarlo nei tempi giusti, così come il Tar Molise declama con sentenza breve n. 612 del 17 ottobre 2013: “il piano didattico versato in atti dalla difesa non reca alcuna data, né ha un numero di protocollo, talché si può supporre sia stato redatto solo di recente”. In questo caso è stato ipotizzato che il Piano è “tardivo” essendo stato realizzato negli ultimi mesi dell’anno scolastico.

fonte: http://www.sardegna.istruzione.it/

 

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES