Domanda: “Mio figlio non capisce/impara come l’insegnante vorrebbe, e non si riesce a fare in modo che il docente cambi in qualche modo strategia didattica”

Nei casi in cui un insegnante non accetti che la sua strategia didatica con un determinato ragazzo non funzioni diventa un’impresa ardua da affrontare per le famiglia e per il ragazzo stesso che si vede inanellane una serie di insufficiente che in buona parte non dipendano da lui ma dal “disturbo” per il/i quale/i ha una certificazione clinica e dalla NON personalizzazione della didattica e dalla NON strutturazione delle verifiche.

In questi casi c’è bisogno di tanta pazienza da parte di tutte le parti e farsi aiutare dalla normativa:

Legge 170 del 2010

Indicazioni dell’art. 5 riportato anche sulle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669/11, pagina 7

 

Può lo studente con disabilità avere il permesso di entrare più tardi o uscire prima da scuola per fare terapie?

Nel PEI vanno scritte anche le entrate posticipate e le uscite anticipate che lo studente fa per recarsi a fare terapia DL 182/20 art. 13 comma 2/a, gli orari vanno definiti nel PEI (sez. 9) e vanno adeguatamente motivate,  non ci sono limiti di ore o giornate. 

Il bambino/ragazzo ha diritto a seguire le terapie necessarie e in ogni caso il diritto alla salute prevale sull’obbligo scolastico.

 
In alcune scuole succede che non si ottiene il permesso permanente del dirigente a entrate posticipate o uscite anticipate per fare terapie, ma nessuno può impedire ai genitori di ritirare in anticipo il figlio, tanto più per motivi di questo tipo,  quindi se l’uscita non è autorizzata in modo permanente si dovrà compilare e firmare ogni volta il modulo previsto, e il bambino/ragazzo può essere portato via.

Attestato dei crediti formativi per alunno con disabilità che non partecipa all’esame di Stato

Relativamente alla compilazione dell’attestato dei crediti formativi per alunno con disabilità che non partecipa all’esame di Stato le
Linee Guida allegate al  DL 182 del  2020 a pag. 42, è scritto che se il candidato non sostiene gli esami l’attestato è firmato dal dirigente, non dal presidente della commissione.
 

 

Quali parti del PEI vanno compilate nei tre incontri del GLO?

PEI INIZIALE: Le sezioni da 1 a 10 vanno compilate tutte all’inizio dell’anno scolastico, a parte ovviamente quelle che non sono previste, come la 3 se non c’è, neppure richiesto al comune, il progetto individuale o la 10  nelle classi in cui non si rilascia questa certificazione.
Non si compilano le parti che si trovano alla fine delle sezioni 5, 7, 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” che rientrano appunto nella verifica finale.

PEI INTERMEDIO: Nell’incontro intermedio si affrontano le sezioni (sempre quelle da 1 a 10) in cui il GLO ritiene necessario intervenire, per correggere o integrare (se si dovesse presentare la necessità di PEI intermedi se ne possono fare più di uno) .

PEI FINALE E PROVVISORIO: Nell’incontro di verifica finale si compilano le parti delle sezioni 5, 7 e 8 dedicate alla “verifica conclusiva degli esiti” e l’intera sezione 11, per sapere nello specifico cosa va scritto nel PEI provvisorio vedere D.Igs. 153/23 art. 16.

Sito di Supporto allo studio per Bambini e Ragazzi con BES