La normativa fiscale prevede alcune tipogie di oneri “deducibili” (dal reddito) o spese “detraibili” (dalle imposte).
cioè a dire:
- “deducibili” = le spese sono scomputate dal “reddito imponibile” (prima di calcolare l’irpef – imposta sul reddito delle persone fisiche)
- “detraibili” = una volta calcolata l’irpef (che a sua volta si calcola “a scaglioni” sul reddito imponibile con aliquote progressive), le spese “detraibili” possono essere portate in diminuzione appunto dall’imposta dovuta (irpef), ma solo in una data percentuale della spesa medesima (normalmente il 19% della spesa, per gli oneri detraibili).
Nello specifico, vediamo di tracciare alcune tipologie:
1) sono deducibili ai fini irpef (…tra le altre) (ex art. 10 dpr n. 917/86; comma 1; lett b).
“le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”
lo stato di disabilità comprende anche, potenzialmente, i “disturbi di apprendimento” (vedi art. 3 legge 104/92; allegata)
art. 3 Legge n. 104/92
“E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”
Al contempo lo stato di disabilità di cui all’art. 3 della legge 104/92 deve essere accertato da una commissione medica presso la ASL (vedi art. 4 legge 104/92; allegata)
art. 4 Legge n. 104/92
“Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.”
Nei casi di cui sopra, ove sussista uno status di certificata disabilità le spese sono pertanto “deducibili” dal reddito (ossia, come detto sopra, portate in diretta diminuzione del reddito imponibile), alternativamente
a) o direttamente dal soggetto portatore di disabilità (es.: il disabile adulto non a carico di nessuno);
b) oppure sono deducibili dal reddito del familiare di cui il disabile sia a carico (es. tipico: i genitori del bambino disabile);
2) detrazioni forfetarie per carichi di famiglia (ex. art. 12 dpr n. 917/86)
l’articolo 12 del TUIR prevede le detrazioni per “carichi di famiglia” (detrazioni = in diminuzione diretta dell’irpef) ebbene, la norma prevede che spetta una detrazione per ogni figlio, e la detrazione è più elevata per i figli minori di tre anni. La medesima norma, inoltre, prevede che per i figli “portatori di handicap” una specifica ulteriore detrazione:
“Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”
Ed è questa credo la richiesta specifica del datore di lavoro nel caso di specie, al fine di capire se il dipendente possa pregiarsi o meno della predetta agevolazione.
Attenzione: anche in questo caso la norma parla di disabilità ex art. 3 Legge n. 104/92 (cioè a dire disabilità certificata dalla commissione medica competente)
3) sono detraibili ai fini irpef (…tra le altre) le seguenti spese (ex art. 15 dpr n. 917/86; comma 1; lett c).
Sono inoltre detraibili dall’irpef, alcune altre spese in particolare si segnala l’art. 15 del TUIR che al comma 1, lett. c) prevede che possono essere detratte, entro i limiti del 19% del relativo ammontare:
“Le spese sanitarie, per la parte che eccede 129,11 euro. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’ acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. “
Tali spese sono detrabili entro i limiti del 19% del relativo ammontare (detraibili= ossia portate in diminuzione dell’irpef)
NB: per far valere queste detrazioni occorre fare la dichiarazione dei redditi: modello 730 o modello UNICO
La voce in oggetto quindi comprende
3.1) tutte le spese mediche che eccedono l’importo di euro 129,11 (e possono essere sostenute anche da persone normodotate, non svantaggiate) esempio:
a) le spese mediche in genere; ecc.
b) farmaci (documentati con scontrino parlante; ossia completo di codice fiscale del contribuente)
c) tutti i ticket sanitari (esami specialistici, ecc.)
d) spese chirurgiche, dentistiche; spese mediche specialistiche; (anche psicologo); ecc.ecc.
3.2) per quanto riguarda l’ultima tipologia ossia le “spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” occorre invece fare attenzione. Tali detrazioni spettano solo se sostenute a beneficio di “persone portatrici di handicap”.In questo caso tali spese possono riguardare potenzialmente anche persone con forme di DSA (..forse le forme particolarmente gravi di DSA), ad ogni modo vale quanto detto sopra: tale status di disabilità deve essere certificato dalla commissione medica competente presso la ASL.
Chiaramente quelle affrontate non esauriscono tutte le agevolazioni fiscali verso i portatori di handicap.
In allegato potete trovare un interessante opuscolo messo a disposizione direttamente dalla Agenzia entrate, che cerca di fare il punto sull’argomento per quanto attiene alle agevolazioni fiscali verso le persone disabili; oltre che la “Legge-quadro” del 5 febbraio 1992, n°104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (@copyright sito Handylex.org)
fonte: AID