Matematica: errori di distrazione o errori attribuibili ai DSA? Come Valutarli?

Ci sono ragazzi con DSA che hanno diversi “problemi” nella matematica, ma attenzione non perchè non la capiscono, ma anzi in alcuni casi la capiscono meglio degli altri ragazzi, “semplicemente”  interviene il loro disturbo specifico di apprendimento che mette i bastoni fra le ruote…:

  • Un meno diventa un più
  • un 3/4 diventa un 4/3
  • una parentesi “magicamente” sparisce
  • altro

ATTENZIONE non sono errori di distrazione sono errori dovuti ai DSA, quindi esattamente come gli errori ortografici non dovrebbero essere valutati così questi, non dovrebbero essere valutati.

L’intervento didattico deve portare all’autonomia e al successo formativo anche in questo campo; si stratta di decidere come, tra strategie, strumenti compensativi e altro, arrivarci davvero, e questo va definito nel PDP.

Riguardo la valutazione il DM 5669/11 art 6 comma 2 dice che sarà data “particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria”.

Ma cosa fare in concreto quando un risultato non torna?

Ci suggerisce qualche idea Giacomo Cutrera in questo video convegno, ho estrapolato i minuti che ci interessano:

“L’EFFETTO VALANGA”

 

Per vedere tutto il convegno andare nel link sottostante, l’estratto sopra si trova circa al 38esimo minuto

 

 

Norme sulla somministrazione dei farmaci e l’assistenza infermieristica

Quali norme regolano la somministrazione dei farmaci a scuola e l’eventuale supporto di  assistenza infermieristica?

 

Alla base c’è il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica che non può essere limitato da difficoltà connesse alla disabilità. (V. Diritto all’istruzione).

La scuola deve necessariamente organizzarsi per assicurare la possibilità di frequentare in sicurezza anche agli alunni che hanno esigenze di tipo sanitario.

Il caso più frequente, ma anche di solito più semplice da gestire, riguarda la somministrazione di farmaci e in questo caso, in assenza di norme regionali più specifiche, si fa riferimento al documento congiunto dei Ministri della Salute e dell’Istruzione del 2005 che prevede sostanzialmente la redazione di un protocollo in cui si definiscono i compiti dei vari operatori coinvolti, prevedendo  attività di formazione e informazione con il supporto dei sanitari.

Il personale della scuola non può essere obbligato a svolgere compiti di questo tipo e spetta eventualmente al dirigente scolastico risolvere il problema in altri modi (associazioni di volontariato, Comune, ASL…).

Qualora gli alunni presentino esigenze di assistenza particolari, che richiedono competenze più o meno specifiche di ambito sanitario (non solo somministrazione di farmaci, quindi), vanno coinvolti i medici di riferimento e l’ASL per valutare se è possibile superare il problema formando il personale già presente (se disponibile) o se veramente servono altre professionalità (OSS o infermieri) e nel caso come procurarle.

Tutto questo va inserito nel PEI.

Nel PEI finale sez 11 è dedicato alla verifica finale e alla proposte delle risorse per l’anno successivo, c’è una parte dal titolo “Interventi necessari per garantire il diritto allo studio e la frequenza” dove si possono specificare anche interventi di tipo sanitario, questo è indispensabile perchè così la scuola può  organizzarsi al meglio per l’anno successivo ,  facendo dei corsi di formazione per il personale già presente o chiedendo risorse in più.

Può un alunno con disabilità usare agli esami del primo ciclo la connessione ad internet per usufruire di Google Translate?

La possibilità di connettersi a internet è esclusa categoricamente all’esame di stato del 2° ciclo ma non esiste una norma analoga per il 1° ciclo per cui decide la commissione.

L’esame degli alunni con disabilità può essere personalizzato liberamente in base al PEI, anche rispetto alle modalità di somministrazione, e se un ragazzo ha sempre tradotto con Google Translate (che per alcuni alunni può costituire comunque un traguardo di tutto rispetto) è possibile per lui farlo anche all’esame.

Sempre che la commissione sia d’accordo.

Approvato oggi dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge di Semplificazione con una serie di misure che intervengono sull’istruzione.

Le nuove disposizioni riguarderanno il contrasto al fenomeno dei “diplomifici”, la semplificazione delle procedure di accreditamento dei contributi per le scuole paritarie, la continuità didattica per gli studenti con disabilità, l’ulteriore sburocratizzazione delle pratiche per le iscrizioni online da parte delle famiglie e il rafforzamento del sistema 0-6 anni.

“Di particolare rilievo”, prosegue Valditara, “l’intervento sul fronte del Sostegno, che per noi rappresenta una risposta doverosa, seppur non ancora esaustiva, alle esigenze degli alunni con disabilità: le famiglie, se lo riterranno opportuno, potranno chiedere la conferma del docente precario sulla cattedra di Sostegno, con il consenso del docente e qualora non sia intervenuta l’assegnazione di un docente di ruolo. L’esigenza è quella di consentire allo studente di beneficiare della continuità didattica, che è presidio fondamentale per la relazione discente-docente e per la qualità degli apprendimenti”.   

Per il momento questo è solo un disegno di legge che deve essere ora approvato dal Parlamento, poi ci vorrà un decreto attuativo, quindi la cosa, se andrà in porto, non sarà per un prossimo futuro.

Per adesso non cambia nulla.

Per ulteriori informazioni andare sul sito del MIUR

Le scuole percepiscono una quota di un certo importo per acquistare materiale utile per i bambini/ragazzi con disabilità?

La legge ci sarebbe ma non è mai stata applicata e finora nessun importo è mai arrivato alle scuole.

https://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/DL-66-2017-integrato-e-corretto-dal-DL-96-2019.pdf

https://www.aiutodislessia.net/wordpress/wp-content/uploads/2022/05/DL-66-2017-integrato-e-corretto-dal-DL-96-2019.pdf

Sito di Supporto allo studio per Bambini e Ragazzi con BES