Leggi Per ragazzi con Certificazioni ai sensi della Legge 170

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

 
Prima della legge 170 del 2010 c’erano:

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Risposta MIUR del prof. Guido Dell’Acqua sulla questioni riguardanti il PDP e i 90 giorni di osservazione

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DL 62 del 13 aprile 2017 (corretto dal DL Valditara del 2024 versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”)  (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) DL 62 del 13 aprile 2017

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CIRCOLARI CHE DISCIPLINANO GLI ESAMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CIRCOLARI CHE DISCIPLINANO GLI ESAMI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Per gli esami di maturità il Miur pubblicherà  (di solito nel mese di maggio) una ordinanza ministeriale in cui spiegherà come si procederà durante le prove. Le trovate qua

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Come contattare il prof. GUIDO DELL’ACQUA uno dei responsabili area BES del MIUR
Il convegno del Prof. Dell’Acqua (tenuto a Parma il 20 aprile 2016) spezzettato punto per punto
La valutazione didattica dei ragazzi con DSA e DSA e didattica inclusiva (slide prof. Guido Dell’Acqua)
Tutto quello che bisogna sapere sul PDP (Piano Didattico Personalizzato) con alcuni chiarimenti dati dal prof. Guido Dell’Acqua

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Leggi Regionali sui DSA ( dal sito AID)
Normativa regionale sui DSA

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Linee Guida CNUDD Università per studenti con BES (2024)

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ALTRO

OM 2024 valutazione scuola primaria
Allegato A – OM Valutazione-primaria

Leggi Per ragazzi con Certificazioni ai sensi della Legge 104

 

Allegati al DM 153/23:

  1. ALLEGATO_ B_ Linee Guida (aggiornate dal DL 153/23)
  2. ALLEGATO_A1_PEI_INFANZIA
  3. ALLEGATO_A2_PEI_PRIMARIA
  4. ALLEGATO_A3_PEI_SEC_1_GRADO
  5. ALLEGATO_A4_PEI_SEC_2_GRADO
  6. ALLEGATO C_Scheda Supporti al funzionamento
  7. ALLEGATO_C_1_Tabella_Fabbisogni

  • D.L.182 del 29-12-2020 (decreto attuativo DL 66 del 2017) con l’entrata in vigore del presente decreto, cessano di produrre effetti le disposizioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale 90 del 21 maggio 2001. 

Allegati al decreto 182/20 (che sono stati sostituiti con gli allegati al DM 153/23):

  1. ALLEGATO-B_LINEE-GUIDA
  2. ALLEGATO-A1_PEI_INFANZIA
  3. ALLEGATO-A2_PEI_PRIMARIA
  4. ALLEGATO-A3_PEI_SEC-1¯-GRADO
  5. ALLEGATO-A4_PEI_SEC_2-GRADO
  6. ALLEGATO-C_Scheda-Debito-di-funzionamento
  7. ALLEGATO-C_1_Tabella-Fabbisogni

INCLUSIONE SCOLASTICA

Anche se pubblicate come testo autonomo, senza nessun collegamento a provvedimenti normativi, queste Linee Guida hanno rappresentato, e rappresentano tuttora, un valido e autorevole punto di riferimento interpretativo, e come tale sono da ritenersi ancora valide anche dopo i provvedimenti più recenti.

Circa la questione di “creare dei laboratori” fuori dall’aula per studente con disabilità, o fare gruppetti di alunni con disabilità, a pag .14 viene scritto:

“Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell’anno scolastico.”

Nel caso fosse necessario quindi portare fuori dall’aula uno studente, tutto va inserito nel PEI, per quante ore viene portato fuori, per quali motivi, cosa va a fare e con chi, quali sono gli obiettivi da raggiungere, se ci sono dei miglioramenti/peggioramenti (nel PEI INTERMEDIO E FINALE).

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ALTRO

OM 2024 valutazione scuola primaria
Allegato A – OM Valutazione-primaria

Guida alla gestione degli alunni con disabilità SITO SIDI
Linee Guida CNUDD Università per studenti con BES (2024)

 

FAQ sui diritti dei ragazzi con legge 104

Decreto del 2 agosto 2007   (Quali patologie NON sono soggette a revisione dell’invalidità).

Convenzione Onu per i diritti delle persone con Disabilità
ratificata dall’Italia con la LEGGE 18 del 3 marzo 2009

Ausili per disabili con Iva al 4 basta il certificato di invalidita

Ufficio delle Entrate a 2023 – Guida  alle agevolazioni fiscali per_le persone con disabilità

Un alunno con problemi di comportamento può essere escluso da una gita?

Quella che chiamiamo gita è una attività didattica organizzata dalla scuola ed escludere un alunno è di fatto una sospensione.
 
La legge (DPR 235/07 – Statuto degli studenti) infatti chiama la sospensione “allontanamento dalla comunità scolastica” (non dall’edificio scolastico) ed è evidente che se tutti i compagni vanno in gita e lui no questo allontanamento c’è di sicuro.
 
La sospensione deve essere decisa dal consiglio di classe a seguito di gravi comportamenti, non può quindi essere data in via preventiva.
 
Ci sono però altre questioni da considerare: gli insegnanti non sono obbligati a portare in gita i ragazzi ed è comprensibile che, se accettano, chiedano di farlo in sicurezza.
 
Se si insiste sull’obbligo di portare tutti si rischia di annullare la gita e in questo caso sarebbe già deciso a chi dare la colpa.
 
Sarebbe molto meglio metterla in positivo: l’aspettativa della gita, che ha molto valore per i ragazzi, potrebbe essere usata per stringere un patto educativo (“Vieni in gita anche tu se..,”) che potrebbe avere buone probabilità di successo se si pongono condizioni realistiche per un ragazzo ADHD-DOP, con risultati positivi anche per il futuro.
 
Viceversa, se si sentisse ingiustamente escluso il giorno dopo, quando tutti i compagni inevitabilmente parleranno a scuola della gita a cui lui non ha partecipato, è facile prevedere che sarà ancora più oppositivo.
 

 
Nel PEI c’è un riquadro specifico da compilare, alla sez. 9:
Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione
Interventi previsti per consentire allo/a studente/essa di partecipare alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione organizzati per la classe _______________
 
Dalle Linee Guida allegate al DL153/23 (pag. 50)
«In questo campo è possibile indicare interventi, supporti, iniziative e precauzioni da adottare per consentire la partecipazione – con il massimo livello di autonomia e sicurezza – alle uscite didattiche e alle visite o viaggi di istruzione organizzati dalla scuola per la classe di appartenenza. Anche in questo ambito è necessario un intervento sul contesto, eliminando le possibili barriere, scegliendo mete o modalità organizzative adeguate e inclusive.»

Sospensione disciplinare per alunno con disabilità: è possibile?

Un alunno con disabilità può essere sottoposto a sanzioni disciplinari come gli altri, basta verificare che sia in grado di comprendere quello che ha fatto e sappia cogliere il senso della punizione.

Sono da escludere, di solito, sanzioni di questo tipo in caso di ritardo cognitivo medio-grave ed è bene ragionarci attentamente quando la disabilità è collegata a problemi comportamentali perché una punizione mal gestita può essere controproducente (in questi casi sarebbe meglio condividere la scelta con gli specialisti).

È però una questione di convenienza educativa, non di legittimità.

Il DPR 235/07, Statuto degli studenti, dice all’art. 1 comma 5 che le sanzioni “devono tenere conto della situazione personale dello studente”,  quindi, certamente, anche della certificazione di disabilità, con quello che comporta, ma in nessuno caso essa può essere considerata come un diritto all’impunità che sarebbe deleterio dal punto di vista educativo, oltre che profondamente iniquo.

Ricordiamo infine che gli alunni con disabilità vanno valutati in base al loro PEI anche nel comportamento.


SOSPENSIONE ALLA PRIMARIA?

Alla primaria nessun alunno può essere sospeso.

Le punizioni disciplinari sono regolate dal DPR 235/17, Statuto degli studenti, ma si applica solo alla secondaria.

E alla primaria?

Secondo la logica educativa e il buon senso, più che la normativa, si dovrebbe semplicemente dire che nella scuola primaria queste punizioni formali non si applicano, eppure fino al 2019 è rimasto in vigore il Regio Decreto 26 aprile 1928 n. 1297 che dava ancora la possibilità alle scuole di sospendere dalle lezioni i bambini della primaria.

Con la Legge n. 92 del 2019, quella che introduce l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole, sono stati abrogati gli articoli del Regio Decreto del 1929 che consentivano la sospensione e introdotto anche alla primaria, rafforzando la collaborazione con le famiglie, il patto educativo di corresponsabilità già previsto con lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella secondaria. Art. 7 – Scuola e famiglia.

Non sono però stati estese a questo ordine di scuole le procedure per le punizioni disciplinari per cui adesso, finalmente, si può veramente dire che alla scuola primaria non si può sospendere più nessuno.

Sito di Supporto allo studio per tutti gli studenti in modo particolare Bambini e Ragazzi con BES