Agevolazioni sull’Acquisto di strumenti tecnologici

Le “agevolazioni” dipendono dal tipo di certificazione che si ha:

se si ha la certificazione per i DSA (legge 170), non si hanno sconti, rimborsi * o agevolazioni dell’iva, si paga il prezzo pieno, ma facendo fare fattura a nome del ragazzo con certificazione di DSA , si può scaricare la spesa come spesa sanitaria sulla successiva dichiarazione dei redditi,  vedere circolare dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE  dove è spiegata tutta la procedura, altre informazioni

MAPPA RIASSUNTIVA DELLE MODALITA’ ATTUATIVE

* alcune regioni (pochissime es. la Lombardia), ogni anno fanno dei bandi per rimborsare le spese tecnologiche sostenute dalle famiglie  degli studenti con DSA, ricercare informazioni nel sito della regione. 

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se si ha la legge 104, si può acquistare il PC o altri strumenti con Iva agevolata al 4%, oltre che portare in detrazione la spesa della fattura, fatta sempre a nome del ragazzo, per sapere quali documenti occorrono, chiedere al negozio, comunque da maggio 2021 ci sono state delle semplificazioni sui documenti da presentare, vedere il il sito dell’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Servirà un certificato medico che attesti il collegamento fra strumento da acquistare e disabilità, questo certificato servirà sia per l’acquisto dello strumento, sia per portare la spesa in detrazione durante lòa dichiaarazione dei redditi.

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ATTENZIONE mi è stato riferito che se nel verbale INPS c’è  la dicitura: “l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5” in alcuni negozi viene interpretata male questa dicitura e viene negata l’ IVA agevolata perchè dicono che non c’è il diritto, ebbene quella dicitura dice solo che non si ha diritto al parcheggio disabili.

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In entrambi i casi effettuare il pagamento con un sistema tracciabile  bancomat, bonifico, altro e conservare la ricevuta,  pagato in contanti non sarà detraibile.

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Piccolo consiglio personale: se deciderete di acquistare un Tablet
accertatevi che le app che ci andrete ad inserire possano lavorare senza connessione internet, perché durante le verifiche e gli esami non sarà possibile usare la rete di conseguenza lo strumento sarà inutile.

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Le prove scritte equipollenti degli esami di maturità dovranno essere preparate modificando quelleministeriali uscite o preparate in precedenza?

La prova equipollente può essere:

  1. preparata al momento, adattando quella ministeriale,
  2. preparata in precedenza dalla commissione.

Nel primo caso sono possibili solo modifiche da predisporre in tempi brevi perché l’esame deve cominciare contemporaneamente per tutti e finché non è pronta anche questa prova non possono iniziare neppure i compagni.

Se servono personalizzazioni complesse bisogna preparare le prove prima, predisponendo la solita terna da sorteggiare.

Alcune presidenti rifiutano questo secondo sistema, anche se nessuna norma lo vieta espressamente, e in questo caso bisogna fare tutto al momento, con il rischio di allungare di molto i tempi iniziali.

Per gli alunni che per motivi di salute devono assentarsi per molti giorni da scuola si può attivare la didattica a distanza?

Si è possibile, e non va confusa con la DaD o la DDI applicata ai tempi del Covid.

E’ chiamata istruzione domiciliare  ed è prevista  dall’art. 16 del DL 66 del 2017  (integrato e corretto dal DL 96 del 2019 ) il quale dice:

“1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all’istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie.”

Suddetto articolo quindi dice che l’istruzione domiciliare si può organizzare anche con collegamenti a distanza anche perchè non comporta nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica (comma 2-ter stesso articolo).

Si può quindi chiedere la didattica a distanza se viene “accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate”.


Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare
Linee di indirizzo nazionali (formato doc)
D.M. 461 del 6 giugno 2019

 

Pagina del ministero dove si trovano questi documenti.


Le procedure dell’istruzione domiciliare si basano sull’art. 16 del Dlgs 66/17 e sulle Linee di indirizzo della scuola in ospedale e istruzione domiciliare del 2019.

Il Dlgs 66 avrebbe dovuto regolamentare il ruolo dell’insegnante di sostegno nei progetti di istruzione domiciliare degli alunni con disabilità ma il decreto attuativo necessario non è stato mai approvato.

In sostanza oggi abbiamo due situazioni diverse:

  • se servono interventi a domicilio da parte di insegnanti che devono svolgere delle ore oltre il loro orario di servizio servono dei finanziamenti appositi che vanno chiesti alla scuola polo in base alle indicazioni delle Linee di indirizzo. In questi caso occorre fare un progetto dettagliato condiviso con la famiglia,  la valutazione rimane di competenza dei docenti curricolari. Le modalità vanno definite nel progetto.  La didattica può essere  personalizzata ma, nel caso di scuola secondaria di II grado,  deve rimanere equipollente se si vuole conseguire il diploma. Nessun insegnante può essere “obbligato” a recarsi al domicilio dello studente.
  • se non servono finanziamenti extra perché l’intervento non ha costi per la scuola (di solito perché se ne occupa solo l’insegnante di sostegno o perché tutto si può fare con collegamenti on line) la scuola può muoversi in autonomia sottoscrivendo un progetto con i genitori (anche con lo studente se maggiorenne).

Cos’è il Piano per l’Inclusione?

Cos’è il Piano per l’Inclusione? Costa cambia rispetto al PAI?

La normativa ufficialmente è cambiata, e non di poco. Il PAI istituito dalla CM 8 del 2013 è assai diverso dal PI Piano per l’inclusione previsto dall’art. 8 del DL 66/17, basti pensare al fatto che il PAI riguardava tutti gli alunni con BES mentre il PI, per effetto dell’art. 2 del DL 66, dovrebbe occuparsi esclusivamente di alunni con L. 104.

DL 66/17 Art. 8 – Piano per l’inclusione
1. Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.
2. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Il DL 66 non prevede decreti attuativi su questo tema, ma qualche indicazione da parte del ministero sarebbe più che opportuna anche perché rimangono aspetti poco chiari:
– Il Piano per l’Inclusione dovrebbe essere triennale, come il PTOF, però ha ricadute sull’organizzazione delle risorse di sostegno, e quindi sulla loro richiesta sulla base dei singoli PEI, e quindi deve necessariamente essere anche annuale.
– va specificato se veramente esso si deve occupare esclusivamente degli alunni con disabilità certificata, escludendo tutti gli altri bisogni educativi speciali, come deriverebbe da una applicazione ricordo dell’art. 2.

L’argomento è strettamente connesso al funzionamento del GLI che ha proprio nel supporto al Collegio dei Docenti al momento della definizione del Piano per l’Inclusione  una delle sue competenze principali.

Finora (dicembre 2023) il Ministero non si è pronunciato né sul Piano per l’inclusione né sul GLI.

Sito di Supporto allo studio per Bambini e Ragazzi con BES