La testimonianza sulla sua Dislessia la si trova dal minuto 36,50
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Tra i compiti che la legge assegna al GLO, di cui anche i genitori fanno parte, c’è la “verifica del processo di inclusione” L 104/92 modif. dal DL 96/19 art. 15 c. 10.
Poiché il processo di inclusione viene definito nel PEI, si tratta di fatto di verificare il PEI, ossia di confrontare gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno con gli esiti effettivamente registrati e vedere pertanto se gli interventi attivati hanno funzionato o meno.
Questo è lo scopo principale dell’incontro di verifica.
Il GLO è autonomo nella quantificazione delle risorse e non dipende dal profilo di funzionamento che in base al Dlgs 66 indica la “tipologia” delle misure di sostegno, non la quantità. L. 104/92, art. 15 comma 10, poi l’ufficio scolastico di competenza deciderà se dare le ore richieste oppure di darne di meno, tale richiesta va fatto usando gli allegati al DL 182/20 i modelli C e C1
In base al DL 66 del 2017 art. 5 comma 4, il Profilo di Funzionamento definisce la tipologia del supporto, ma non il numero delle ore necessarie:
“Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
…
b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.”
“3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno* è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (comma modificato dal DLgs 62 del 3 maggio 2024 ed entrerà in vigore il 30 giugno 2024).
*sostegno non è riferito a sostegno scolastico ma sostegno alla persona con disabilità.
La Normativa, quindi, non dice che il sostegno scolastico va dato in basse alla gravità, ma gli uffici scolastici, purtroppo, tendono a dare più ore per i comma 3, e meno ore per i comma 1, anche se può accadere, che un comma 1 può avere più bisogni del ragazzo comma 3.
Questo è un modello di richiesta ore arrivato in una scuola direttamente dall'ufficio scolastico di pertinenza, ricalca lo schema che si trova negli allegati C e C1 ma modificato e collegato alla gravità:
Il GLO può proporre le risorse che ritiene utile allo studente, poi l’ufficio scolastico può anche non accettarle, ma non può impedire al GLO di proporre le ore che a suo giudizio sono necessarie.
La nota precisa che, a livello nazionale, non è stato ancora adottato, da parte delle strutture sanitarie competenti, il Profilo di Funzionamento, di conseguenza senza tale documento non vanno compilati gli allegati C e C1.
Pertanto, in sostituzione va compilata la sezione 11 del PEI (la sez. 12 solo per il PEI Provvisorio).
La normativa (DI 182/20 art. 2 c. 1/f) dice che al passaggio di ordine di scuola ci deve essere una “interlocuzione” tra i docenti in uscita e in entrata. La partecipazione al GLO finale dei futuri insegnanti è un ottimo modo di interloquire, ma certamente se ne possono trovare altri a seconda delle esigenze.
Firmano tutti i membri del GLO, anche gli assenti, perché quello che è stato deciso impegna tutti.
Linee Guida pag. 11:
«La firma di tutti i membri del GLO è prevista sul PEI redatto in via definitiva entro il mese di ottobre e, alla fine dell’anno scolastico, nell’incontro di verifica.»
La verifica del PEI è indipendente dallo scrutinio finale: può essere fatta sia prima che dopo.
Nel recente bando del dipartimento di istruzione Decreto Dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023 credo che vi sia un elemento importante che puo finalmente risolvere la questione della mancata compensazione tra scritto e orale per i DSA.
All’esame scritto per diventare docenti nel prossimo concorso come potete leggere voi stessi per i dsa è prevista la sostituzione dello scritto con l’orale.
Avete udito e letto bene, si proprio sostituzione e non si specifica nemmeno il grado del DSA.
Ora se come è giusto che sia in una prova concorsuale cosi delicata ed importante si prevede come strumento compensativo l’orale e la dispensa dallo scritto davvero non vi sono piu scusanti da ora in avanti per impedire che questo avvenga a scuola sia in corso d’anno che per gli esami di stato.
Dalla lettura del comma 3 dell’art.11 del bando si evince chiaramente che la possibilità ricade in capo ai candidati DSA e non è a discrezione della commissione d’esame.
E’ un chiarimento a mio avviso importantissimo che deve avere ricadute per analogia legis anche nei diversi ordini e gradi di scuola.
Quindi facciamo girare il piu possibile questa info tra genitori docenti e dirigenti.
E ferma la facoltà dello studente di espletare la prova scritta, ma puo chiedere la sostituzione con l’orale.
Sì, è possibile ma negli ultimi anni è diventato sempre più difficile, le scuole non negano a priori il suo utilizzo, ma rifiutano che vengano usati i computer personali e preferiscono che siano utilizzati quelli della scuola, non capendo che ogni PC diventa uno strumento del tutto personale allo studente, che lo organizza come meglio gli si addice e addirittura ci sono diversi programmi che permettono di personalizzare l’interfaccia grafica, quindi lo studente usando uno strumento non suo si troverà comunque in difficoltà.
Il motivo di questa resistenza da parte della scuola sull’uso del PC personaale è per la “paura” che all’interno ci siano dei file che il candidato possa consultare, cosa che dal mio punto di vista trovo assurda, perchè, come prima cosa visto che i candidati possono liberamente consultare mappe, tabelle e formulari, non capisco perchè possono farlo in formato cartaceo ma non in formato digitale, poi per quanto riguarda gli eventuali lilbri digitali, che possano essere all’interno del PC, non credo che anche se il candidato li avesse si metterebbe a consultarli visto che ha una difficoltà di lettura considerevole, comprovata da una certificazione clinica, ma questa è una mia personalissima opinione.
Comunque, considerato tutto, il MIUR stesso da delle indicazioni sul come utilizzare il PC personale degli studenti nelle FAQ per gli esami di Stato:
Fino a qualche anno fa sul sito del MIUR c’era una lettera di richiesta per l’utilizzo del computer , proprio a testimonianza che si poteva utilizzare (modulo)–> purtroppo però da quando hanno rifatto il sito questa lettera non è stata più reinserita (io la usai per mia figlia) qui trovate una copia se dovesse servirvi Modulo richiesta per uso pc personale agli esami di stato redatto dal MIUR (QUA trovate la stessa lettera in forma editabile).
Gli studenti con BES che non rientrano nelle leggi 170/10 e 104/92, il Ministero li divide in 2 sottoclassi:
Per gli studenti che hanno in PDP basato su una certificazione clinica agli esami potranno usufruire di tutti gli strumenti compensativi previsti nel loro PDP.
Per gli studenti che non hanno una ceretificazione clinica agli esami non potranno usufruire di nessuno degli strumenti previsti nei loro PDP.
Questo perchè E’ ancora in vigore la nota 5772 del 2019 pag 2 che dice:
«Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l’utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.»
Ci vuole quindi una certificazione clinica.
Si sperava che questa disposizione fosse corretta, come ha fatto INVALSI (che aveva una limitazione analoga e nell’anno 2024 l’ha tolta) o come è previsto nell’OM degli esami del secondo ciclo dove da anni si possono applicare le personalizzazioni ai candidati con altri BES anche senza certificazione a anche senza PDP.
ALLE SUPERIORI LA COSA CAMBIA…
La normativa nel II ciclo non fa più distinzioni fra PDP basati su certificazioni clinica o no, tutti gli studenti con un PDP possono usare gli strumenti compensativi agli esami di maturità.