Leggi regionali sui DSA

Nel 2018 due nuove leggi regionali sui DSA si sono aggiunte al mosaico legislativo del nostro paese, rendendo così ancora più completo il disegno su tutto il territorio nazionale: la legge regionale approvate in Sicilia e Sardegna.

Le leggi regionali in passato anticiparono addirittura la legge Nazionale. Risale infatti al 2007 la prima legge in merito ai disturbi specifici dell’apprendimento, ovvero la Legge Regionale della Regione Basilicata.

Oggi il quadro è più completo, sebbene non ancora tutte le regioni abbiano una propria legge in merito.

La domanda che potremmo farci è: a cosa può servire una legge regionale quando già esiste una normativa nazionale?

La legge 170/2010 è una legge quadro, dà delle indicazioni che riguardano diversi ambiti per la tutela delle persone con DSA ma non entra nello specifico di ogni area.

L’area che è stata più sviluppata a livello Nazionale è quella inerente l’istruzione (ad esempio con le Linee Guida del 2011), mentre per ciò che riguarda l’aspetto clinico, la Conferenza Stato-Regioni ha sancito nel 2012 l’accordo sulle “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento” (link).

Le leggi regionali spesso entrano nel merito anche di altri aspetti, come ad esempio i concorsi pubblici (possibilità di utilizzare strumenti compensativi e misure dispensative durante le prove), le misure per l’inserimento lavorativo, i contributi agli enti locali, alle famiglie e alle istituzioni e indicazioni sul percorso diagnostico.

Anche in questo caso quindi alcune regioni anticipano le norme nazionali, per cui alcune proposte di integrazione della legge 170/2010 suggerite da AID che chiarificano meglio alcuni aspetti, soprattutto della vita adulta, non sono ancora state approvate.

E’ importante sottolinerare come l’assenza di una legge regionale non corrisponde automaticamente alla mancata possibilità, per esempio, di avere strumenti compensativi durante un concorso pubblico.

Ricordiamo sempre infatti che la Legge 170/10 specifica nelle proprie finalità (articolo 2), fra le altre: “assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.”

Questa indicazione è solo meno articolata rispetto a quanto presente nelle leggi regionali, ma le esigenze e le tutele delle persone con diagnosi di DSA sono largamente specificate in altri documenti.

Di seguito riportiamo un elenco delle leggi regionali attualmente approvate:

  • Abruzzo – Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 24 – link
    “Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)”  
  • Basilicata – Legge regionale 12 novembre 2007, n. 20  – link
    Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento”
  • Calabria – Legge regionale 11 aprile 2012, n. 10 – link
    “Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento” 
  • Liguria – Legge Regionale 15 febbraio 2010 n. 3 – link
    “Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento” 
  • Lombardia – Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 4 – link
    “Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento”
  • Marche – Legge regionale 19 novembre 2012, n. 32. – link
    “Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)” 
  • Molise – Legge Regionale 8 Gennaio 2010, N. 1  link
    “Interventi in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)” 
  • Puglia – Legge Regionale 25 Febbraio 2010, N. 4 – link
    “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”
  • Sardegna – Legge Regionale 14 Maggio 2018, N. 15link
    “Norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)”
  • Trento (Provincia Autonoma) – Legge Provinciale 26/10/2011, N. 14 – link
    “Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento” 
  • Sicilia – Disegno di Legge n. 96 del 15/01/2018, appr.to il 26/06/2018 link
    “Interventi a sostegno dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)” 
  • Valle d’Aosta – Legge regionale 12 maggio 2009, n. 8  link
    “Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento”
  • Veneto – Legge Regionale N. 16 del 04 marzo 2010 link
    Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale”

Alcune delle regioni che non hanno ancora approvato una legge sui DSA sono comunque intervenute sul tema, mediante delibere, decreti e protocolli d’intesa, riguardanti in particolare l’ambito scolastico e quello sanitario-diagnostico.

  • Bolzano (Provincia Autonoma) – deliberazione n. 107 del 27.01.2015
    “Protocollo d’intesa per la rilevazione, l’intervento precoce, l’accertamento e supporto per bambini e studenti con DSA” – link 
  • Campania
    – Delibera della Giunta Regionale n. 43 del 28/02/2014 – “approvazione protocollo d’intesa tra regione e USR per la definizione del percorso di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento, di diagnosi e di certificazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), in ambito scolastico e clinico, e approvazione del modello di certificazione sanitaria per i DSA.” – link
    – Decreto N. 24 del 31.03.2016 – “approvazione linee di indirizzo regionali sulla riabilitazione per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” – link 
  • Emilia-Romagna – Delibera della Giunta Regionale n. 108/2010
    “programma regionale operativo per disturbi specifici di apprendimento (pro-DSA) in Emilia-Romagna” – link 
  • Friuli-Venezia Giulia – Delibera n. 233/2014
    “Approvazione dello schema di protocollo d’intesa fra regione e USR per attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA” – link 
  • Piemonte – Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2014, n. 16-7072
    “Protocollo di intesa di recepimento dell’accordo Stato/Regioni del 25 ottobre 2012 e definizione delle modalità uniformi su tutto il territorio regionale per l’effettuazione della diagnosi ed il rilascio della certificazione diagnostica per i soggetti sospetti di DSA, di cui alla legge 170/2010” – link 
  • Toscana
    – Delibera n. 1159 del 17/12/2012
    Approvazione delle “Linee guida per la diagnosi e gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSAp)” – link
    – Delibera n. 218 del 22-03-2016
    “Approvazione Protocollo intesa per le attività di identificazione precoce dei casi a rischio di Disturbo Specifico dell’Apprendimento” – link 
  • Umbria
    – Deliberazione della giunta regionale n. 1053 del 26/09/2011
    Approvazione Linee guida vincolanti sui percorsi assistenziali nei disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento (DSA) – link
    – Deliberazione della giunta regionale n. 236 del 10/03/2014
    Approvazione “Protocollo d’intesa per la realizzazione delle attività di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” – link

I Centri di Formazione Professionale (CFP) seguono le stesse normative delle scuole statali (PEI – GLO – insegnante di sostegno)?

I CFP, Centri di Formazione Professionale, CMFP nelle grandi città la "M" in più sta per "Metropolitano" e in alcune regioni denominati IeFP (Istruzione e Formazione Professionale).
 
I CFP sono gestiti dalla regione, non rientrano nel sistema di istruzione e non si applicano pertanto le norme sull’inclusione che valgono per le scuole statali o paritarie.
 
A livello nazionale abbiamo l’art. 17 della Legge 104  che fissa dei principi ma di fatto lascia ampia discrezionalità di intervento alle regioni. 
 
Le norme che regolano l’inclusione nelle scuole (PEI, GLO ecc.) non si applicano ai CFP ma c’è da dire che in molti casi essi le seguono ugualmente, a volte non hanno il sostegno ma un educatore.
 

Mi è giunta voce che in alcuni casi lo studente con disabilità è seguito da tutti i professori, che diventano insegnanti di sostegno e se fatta bene, è una scuola molto inclusiva, si predilige il rapporto studente professori, che rispondono direttamente su WhatsApp, i professori fanno le mappe per gli alunni, favoriscono in ogni modo l’ apprendimento

La realtà di fatto è molto disomogenea, bisogna informarsi su quelle del proprio territorio interpellando:

  • la scuola scelta
  • persone che frequentano o hanno frequentato
  • gli uffici preposti della regione.
Leggere articolo su Disabili. com

Programma differenziato alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)

Questo percorso non porta al diploma di scuola superiore ma a un attestato dei crediti formativi, il ragazzo in questo modo alla fine dei 5 anni avrà un attestato non spendibile nel mondo del lavoro e solo il diploma di terza media.

La programmazione differenziata non viene “assegnata” dal consiglio di classe ma  PROPOSTA alla famiglia, che può rifiutarla o accettarla, per accettarla deve firmare un documento. 

Il CdC prima di proporre un programma differenziato alla famiglia decide a maggioranza, non è richiesta nessuna unanimità.

Un solo insegnante non può costringere a passare alla programmazione differenziata, ma se si differenzia una sola materia si passa comunque ad un programma differenziato.

Se effettivamente le difficoltà di un alunno con disabilità sono concentrate in una sola materia o due, non si passerà alla differenziata: sarà sostenuto, recupererà, avrà dei debiti, nella peggiore delle ipotesi ripeterà un anno (come i compagni, del resto) ma andrà avanti negli studi e uscirà con un diploma.

La normativa di riferimento: ALLEGATO B –  Linee Guida al Dlgs 153/23 a pag. 37, in particolare (ma non solo) dove si legge:
«La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l’ordinaria progettazione dell’indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione ».

Nel PEI il tipo di percorso che l’alunno segue è indicato nella sezione 8, dove ci sono i tre possibili percorsi A, B o C. Il differenziato è indicato con la lettera C.

Gli obiettivi differenziati, in sintesi, sono diversi in modo sostanziale alla classe, si applicano quando a causa della sua “condizione” lo studente non è in grado di fare il percorso didattico regolare  (non è più possibile esonerare  da una materia, gli obiettivi possono solo essere ridotti all’estremo).

Lo stesso MIUR consiglia di proporre questa programmazione solo in casi “eccezionali” e dove nel ragazzo  ci sia un deficit cognitivo, infatti dal sito del Ministero (le FAQ) leggiamo: cos’è la Programmazione Differenziata?  “Nella Scuola Secondaria di Secondo Grado (Scuola Superiore) quando gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato sono nettamente difformi rispetto a quelli dell’ordinamento di studi della classe, la programmazione viene dichiarata differenziata e l’alunno pertanto non può conseguire il titolo di studio. Salvo situazione eccezionali, la programmazione differenziata si applica solo in caso di disabilità di tipo cognitivo”. 

Personalizzare i metodi di valutazione, ossia individuare una modalità diversa che consenta allo studente di dimostrare quello che sa e sa fare, è fondamentale.

Se ne parla nelle stesse Linee Guida a pag. 28 allegate al Dlgs 153/23.

Tornare dal programma Differenziato a quello regolare valido per il diploma

Si può fare ma sarà piuttosto difficile in quanto:

  • il consiglio di classe deve essere favorevole a farlo rientrare (a maggioranza) la decisione non spetta più alla famiglia 
  • se il consiglio di classe non è favorevole lo studente dovrà sostenere un esame integrativo per dimostrare che è al pari (o quasi) con il resto della classe.

Dlgs 153 del 2023  art. 10-bis

 

Chi prepara il materiale necessario quando l’insegnante di sostegno non è presente?

Tutti gli insegnanti sono corresponsabili dell’intervento educativo verso l’alunno con disabilità: significa che tutti devono fare la loro parte, ma anche che l’insegnante di sostegno non esaurisce il proprio compito nelle ore in cui è fisicamente presente.

Come questo si concretizzi nella pratica va definito negli incontri di coordinamento.

È opportuno rileggere quello che dicono in merito le Linee Guida MIUR per l’integrazione del 2009 (pag. 18):
«È l’intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo di integrazione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell’integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l’alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l’insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l’iter formativo dell’alunno possa continuare anche in sua assenza. »

L’argomento è ripreso anche nel nuovo PEI, sezione  “8.1 Interventi educativi, strategie, strumenti nelle diverse aree disciplinari”.

Nelle Linee guida allegate al DM 182/20 modificate dal DM153/23, a pag. 31, si dice che in questa parte del PEI «È necessario esplicitare in che modo viene utilizzata la risorsa del sostegno di classe e quali azioni sono previste da parte del team docenti in assenza di tale risorsa, coerentemente con quanto riportato nella Sezione 9 – Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse. »

In sostanza, nessuno può dire a priori a chi spetti predisporre questo materiale: se ne discute e ci si organizza di conseguenza.

Quello che NON E’ ACCETTABILE è che l’alunno rimanga senza i supporti personalizzati che gli sono necessari.

Cos’è il GLO?

Il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo), è un gruppo di lavoro previsto dalla legge che ha tra i suoi compiti anche quello di approvare il PEI, ossia il documento di programmazione in cui ogni anno si esplicitano formalmente modalità e obiettivi del processo di inclusione personalizzato.

Il PEI va approvato (per legge) entro il 31 ottobre.

Farlo più tardi significa procedere per metà anno scolastico senza nessuna indicazione su come fare didattica allo studente con disabilità. 

Sarebbe una evidente, e grave, violazione della norma.

Ovviamente nulla toglie che possa essere fatto prima, anzi sarebbe auspicabile , specialmente nei casi in cui lo studente è già conosciuto dai docenti e non si deve aspettare il periodo di “osservazione”. 

Le norme che regolano GLO e PEI  sono :

DL 182/20 

DL 66 del 2017 integrato e corretto dal DL 96 del 2019 (che ha apportato modifiche alla legge 104, tra le quali il PEI e il  GLO)

I COMPITI DEL GLO (Legge 104 art. 15 comma 10) :

“Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica…”

  1.  Approvare il PEI (si fa entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico)
  2. Verificare il processo di inclusione
  3. Proporre e quantificare le risorse

(Gli ultimi  2 punti, si fanno a fine anno scolastico).

2. Le sezioni del PEI dove si fa la verifica:
  • sezione 5: interventi sulle 4 dimensioni 
  • sezione 7: interventi sul contesto
  • sezione 8: interventi sul percorso curricolare e esiti del PCTO (solo per le classsi coinvolte)
  • sezione 11: verifica globale, valutazione degli esiti raggiunti, aggiornamento delle condizioni di contesto e progettazione anno scolastatico successivo, suggerimenti, proposte, strategie che  hanno particolarmente funzionato e che potrebbero essere riproposte, criticità emerse su cui intervenire, etc.
3. Proporre e quantificare le risorse

Il GLO è l’unico organo tecnico che può dire quale sono i bisogni delloo studente all’Ufficio Scolastico.

Il GLO è libero di proporre autonomamente le risorse o ha dei vincoli da rispettare?

Secondo la normativa non ci sono vincoli, certo il GLO deve proporre risorse congrue ai bisogni.

Deve tenere conto della certificazione di gravità (art.3 comma 3)?

“3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno* è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici” (comma modificato dal DLgs 62 del 3 maggio 2024 ed entrerà in vigorea il 30 giugno 2024).

*sostegno non è riferito a sostegno scolastico ma sostegno alla persona con disabilità.

La Normativa, quindi,  non dice che il sostegno scolastico va dato in basse alla  gravità, ma gli uffici scolastici, purtroppo, tendono a dare più ore per i comma 3, e meno ore per i comma 1, anche se può accadere, che un comma 1 può avere più bisogni del ragazzo comma 3.

Questo è un modello di richiesta ore arrivato in  una scuola direttamente dall'ufficio scolastico di pertinenza, ricalca lo schema che si trova negli allegati C e C1 ma modificato e collegato alla gravità:

Il GLO può proporre le risorse che ritiene utile allo studente, poi l’ufficio scolastico può anche non accettarle, ma non può impedire al GLO di proporre le ore che a suo giudizio sono necessarie.

Quando il GLO quantifica le risorse deve attenersi al Profilo di Funzionamento?

In base al DL 66 del 2017 art. 5 comma 4, il Profilo di Funzionamento definisce la tipologia del supporto, ma non il numero delle ore necessarie:

“Il Profilo di funzionamento di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

b) definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l’inclusione scolastica.”

Nel 2020 il Dl 182 introduce gli allegati C e C1:
  • nel 2021 non era ancora in funzione
  • nel 2022 era bloccato per una sentenza del TAR
  • nel 2023 con il “nuovo PEI” entra in vigore, ma con la nota 14.085 del 1 giugno il ministero sospende l’applicazione degli allegati in attesa di un nuovo decreto
  • nel 2023 con il DL 153 conferma gli allegati ed entrano in vigore, ma si pone  il problema che ancora non è in vigore il profilo di funzionamento, quindi il ministero fa la nota a di accompagnamento 4179 del 5 ottobre 2023 art. 4 “4. L’art. 21 del DI 182 del 29 dicembre 2020 contiene uno specifico riferimento alle “Norme transitorie”:
    “In via transitoria, laddove non sia stato ancora redatto il Profilo di funzionamento, la predisposizione del PEI
    tiene conto della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale, ove compilato”.

Questi allegati hanno lo scopo di esplicitare e motivare le risorse richieste  da parte del GLO.

 

CHI FA PARTE DEL GLO

I membri del GLO sono nominato da dirigente all’inizio di ogni anno scolastico, con un suo decreto  DL 182/20   art 3 c 8


Ne fanno parte di diritto: Tutto il consiglio di classe (compreso il docente di sostegno), i genitori, lo studente con disabilità, se in grado di capire e se si trova nella scuola superiore, il clinico del servizio di  neuropsichiatria infantile che lo seguono DL 182/20  art 3 c 1-2-3-4

Il dirigente può nominare membro del GLO anche altre figure DL 182/20  art 3 c 5-6-7


Il GLO è convocato dal Dirigente (mezzo mail a tutti i membri) con un CONGRUO preavviso in modo di dare la possibilità a tutti i  di organizzarsi per partecipare DL 182/20  art. 4 c. 7:


Il GLO è valido anche se non  tutti i membri sono presenti DL 182/20  art. 4 c 4


Tutti i membri del GLO hanno accesso al PEI e ai verbali 

  • PEI discusso presumibilmente è la bozza
  • PEI approvato equivale al PEI firmato e protocollato DL 182/20  art. 4 c 9

Possono essere INVITATI a partecipare al GLO anche specialisti indicati dalla famiglia, ma il loro intervento è solo informativo e non decisionale DL 182/20  art. 3 c 6

Sito di Supporto allo studio per Bambini e Ragazzi con BES