Per chi deve fare il rinnovo della L.104/92 per cambio di scuola c’è una circolare che semplifica la pratica

asilo-disabiliPer quei genitori che stanno “cercando” di fare il rinnovo della L. 104 del proprio figlio per l’iscrizione dello stesso alla nuova scuola, cosa che sto facendo io per il mio (passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)  e che trovano ostacoli, in quanto gli enti preposti a svolgere questo servizio (le varie ASL) sono oberate di lavoro e non riescono a fornire diagnosi funzionali in tempi utili, ho trovato questo articolo di cui ne estrapolo  una parte………..spero possa essere utile!

“Nell’agosto dello scorso anno è stata approvata una importante norma (la Legge-114-2014) che, fra l’altro, aveva l’intento di semplificare le procedure di accertamento e di revisione delle minorazioni civili.

Una novità particolarmente rilevante riguarda proprio le visite di revisione. Nella normativa previgente alla legge 114/2014 lo status relativo alla minorazione civile e all’handicap (legge 104/92) decadeva in occasione della scadenza dei relativi verbali di accertamento anche se l’interessato era in attesa di visita di revisione.A causa dei ritardi “tecnici” di verifica della permanenza dei requisiti sanitari, all’indomani della scadenza eventualmente indicata nel verbale venivano sospese le provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità), si perdeva il diritto alle agevolazioni lavorative (permessi e congedi) e non si poteva accedere ad altre agevolazioni quali, ad esempio, quelle fiscali finché non fosse stato definito un nuovo verbale di accertamento.

La novità introdotta dal Legislatore (articolo 25, comma 6 bis) è certamente un segno di civiltà a favore del Cittadino: nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Viene inoltre definita una vota per tutte la competenza della convocazione a visita nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità: tocca all’INPS procedere alla convocazione (non all’ASL né al Cittadino). 

Criteri operativi per le visite di rivedibilità

A qualche mese di distanza INPS ha fissato i criteri operativi con propria circolare n. 10 del 23 gennaio 2015. In realtà INPS forza a suo favore l’applicazione del disposto legislativo.

La circolare infatti dispone che INPS non solo convoca a visita l’invalido (o sordo o cieco) in possesso di verbale che prevede una revisione, ma effettua anche materialmente e direttamente la visita.

In tal modo INPS “estromette” totalmente le ASL dalle visite di revisione che finora erano loro affidate. Da ciò derivano vantaggi e svantaggi per il Cittadino: da un lato i tempi dovrebbero essere abbreviati non essendoci più il “passaggio” di verbali da ASL a INPS. Dall’altro però il cittadino non ha più come referente la propria ASL e la sua sede fisica. Potrebbe, quindi, accadere che recarsi a visita comporti maggiori distanze e maggiori disagi.

Di certo tale soluzione incontrerà il favore di molte Regioni che vedranno abbattersi i costi di accertamento presso le proprie ASL, ma al contempo ciò rappresenta un ulteriore passo verso la delega totale della valutazione della disabilità dal Sistema sanitario e sociosantario nazionale all’INPS.”

Fonte: www.handylex.org

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