Se l’alunno con programma differenziato (percorso C) non sostiene tutte le prove d’esame il punteggio va determinato proporzionalmente OM 55 del 2024 art. 24 comma 9
“9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti
gli studenti della classe di riferimento”.
Se sostiene solo la prova orale tutti i punti disponibili per l’esame possono quindi essere assegnati all’orale.