L’ingresso a scuola di persone esterne va autorizzato dal dirigente ma nessuna norma lo vieta a priori.
I genitori presenteranno una richiesta scritta indicando il nome dello specialista, la sua qualifica, e gli scopi del suo intervento.
È importante specificare chiaramente che lo specialista si occuperà solo di quel bambino e sugli altri non farà nessun intervento, né di osservazione né altro.
Non raccoglierà né registrerà neppure il loro nome e ovviamente non ci sarà nessun riferimento a loro in eventuali sue relazioni.
In questo caso non serve l’autorizzazione degli altri genitori, che vanno solo informati
Non è ammissibile che venga dato ad altri genitori il potere di impedire un intervento di osservazione che non coinvolge assolutamente il loro figlio ma che degli specialisti hanno ritenuto fondamentale per la cura e la riabilitazione di un altro bambino.
Se il dirigente ritiene di dover comunque chiedere le autorizzazioni, ovviamente se ne occuperà la scuola, non i genitori richiedenti, e andrà trovato il modo di conciliare i diritti di tutti.
Il dirigente non è obbligato ad accogliere la richiesta e ammettere quindi lo specialista in classe, ma il rifiuto deve essere formulato per iscritto e adeguatamente motivato.
Lo specialista ovviamente è scelto dai genitori.
Se la scuola che rifiuta l’ingresso, deve anche garantire che è capace da sola a mettere in pratica strategie per “aiutare” l’alunno in difficoltà, quindi ad esempio:
- non chiamare i genitori a scuola ogni volta che si presenta un comportamento problema
- non chiedere un orario scolastico inferiore
- ecc…
In ogni caso il dirigente che rifiuta l’ingresso di terapisti deve motivare per iscritto la sua decisione.