Si legge a pag 23 delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA – allegate al DM n. 5669
“…..Il referente che avrà acquisito una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, a seguito di corsi formalizzati o in base a percorsi di formazione personali e/o alla propria pratica esperienziale/didattica, diventa punto di riferimento all’interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei docenti, le seguenti funzioni:
- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato;
- collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei problemi nella classe con alunni con DSA;
- offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione;
- cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto;
- diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento;
- fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di buone pratiche in tema di DSA;
- funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio;
- informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA.
Il Referente d’Istituto avrà in ogni caso cura di promuovere lo sviluppo delle competenze dei
colleghi docenti, ponendo altresì attenzione a che non si determini alcun meccanismo di “delega” né
alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la “presa in carico” dell’alunno
e dello studente con DSA da parte dell’insegnante di classe…..”
La figura del referente DSA non è una figura obbligatoria nelle scuole.