Il DL 182/20 art. 13 comma 2/a, modificato dal decreto correttivo Dlgs 153 del 2023 è stato regolato in modo più rigido l’eventuale orario ridotto che è possibile solo per motivi di tipo sanitario, su richiesta della famiglia e dei clinici.
La scuola non può più chiedere o concedere (nel caso fosse la famiglia a richiederlo) un orario di scuola ridotto per esigenze organizzative, come ad esempio quando l’insegnante di sostegno non copra tutte le ore scolastiche, lo studente non è del solo insegnante di sostegno ma di tutto il corpo docente.
Ma lo può concedere solo per esigenze di tipo sanitario (terapie o altro).
Il bambino/ragazzo ha diritto a seguire le terapie necessarie e in ogni caso il diritto alla salute prevale sull’obbligo scolastico.
Per quanto riguarda gli studenti che, per ragioni sanitarie entrano a scuola in ritardo o ne escono prima o entrambi, anche se giustificate vanno comunque documentate nel registro di classe, che è un atto pubblico e formale da cui deve sempre risultare chi è presente a scuola e chi no.
Quando viene autorizzato un orario diverso, si esonerano i genitori dal chiedere ogni volta il permesso per entrare o uscire, ma nel registro di classe deve risultare che il tale alunno non c’è, anche eventualmente con un’annotazione permanente.
Formalmente si tratta di assenze tant’è che nella secondaria vanno conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico (sono previste eccezioni, come è noto, ma il CdC deve dichiarare che la valutazione è possibile anche se il numero di assenze è elevato).
Le riduzioni di orario vanno sempre approvate dal GLO, soprattutto se determinate da valutazioni di opportunità (“non ce la fa a fare 6 ore”).
Se saltano le terapie (per qualsiasi motivo) lo studente può fare l’orario scolastico regolare?
Sono procedure che vanno per forza personalizzate, non possono essere applicate in modo indifferente a tutti gli alunni con disabilità che frequentano terapie in orario scolastico.
Se il bambino ha bisogno di un intervento personalizzato, senza il quale non può stare a scuola, e la famiglia ha chiesto di seguire un orario ridotto particolare, l’orario va rispettato perché la scuola ha organizzato le risorse in modo da rispondere a queste esigenze.
Nelle ore in cui è prevista la terapia il personale di supporto non c’è, e il bambino pertanto non può essere accolto.
Se invece il bambino può stare in classe come gli altri, anche senza assistenza specifica, non c’è motivo per rifiutare il suo ingresso a scuola.