Scadenza certificazioni di DSA

Alcuni docenti, nel caso piuttosto diffuso in cui non ci fosse l’aggiornamento della certificazione diagnostica di DSA disponibile per l’esame di Stato, vorrebbero considerare lo studente come studente con BES: solo strumenti compensativi e non misure dispensative!

Per fortuna la risposta dell’USRER è stata: La Nota 752 del 29 maggio 2020 – Proroga termini rinnovo certificazione alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

Indica opportuno “che le certificazioni di DSA già in essere (che come da Accordo Stato-Regioni del 2012 andrebbero di norma rinnovate al cambio di ciclo) possano essere prorogate, su domanda della famiglia, fino *al massimo di un anno dopo che i servizi di NPIA abbiano ricominciato a svolgere le normali attività*. Sussiste, infatti, al di sopra di ogni adempimento, il dovere di garantire il diritto allo studio degli alunni con DSA, nelle forme didattiche previste dalla normativa vigente.”

La nota citata fa riferimento alla “corrente situazione emergenziale”, poichè il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” ha prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, si ritiene che le indicazioni della nota fino a quella data restino vigenti. Resta ovviamente valido il fatto che la certificazione diagnostica di DSA non ha scadenza e quindi non scade la tutela degli studenti con DSA ai sensi della L.170/2010.

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