DL 62 del 13 aprile 2017 (corretto dal DL Valditara del 2024 versione non ufficiale redatta da “Aiuto Dislessia.net”) (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato) DL 62 del 13 aprile 2017.
L’esame di Stato di fine primo ciclo è disciplinato dal DM 741 del 2017 (è il decreto attuativo del DL 62/2017), per tutte le tipologie di studenti.
Per quanto riguarda gli alunni con BES non riconosciuti dalla L. 170 (che il DM 741 neppure nomina), la nota di riferimento è la 5772 del 2019 che consente di usare strumenti compensativi solo se il PDP è stato redatto in base a una diagnosi clinica,
comunque sempre la stessa nota a pag. 3, dice che la commissione d’esame può permettere l’utilizzo di strumenti compensativi per tutti gli alunni, non solo per chi ha una certificazione: «Si rammenta, inoltre, che la commissione d’esame, in sede di riunione preliminare, individua gli eventuali strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.) che tutti gli alunni possono utilizzare per le prove scritte.» in quel ecc. possono rientrare svariati strumenti.
Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
1. Tempi più lunghi e strumenti compensativi
Per le prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari e consentire l’uso di strumenti compensativi, solo nel caso in cui
– siano stati previsti dal piano didattico personalizzato,
– siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o
– siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame
2. Valutazione
Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, terrà particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
3. Diploma
Nel diploma finale rilasciato al termine dell’ esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.