Si può utilizzare l’insegnante di sostegno per fare supplenze quando sono presenti gli alunni con disabilità per cui è stato nominato?

“Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi……. sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.”  Legge 104/92 art 13 comma 3, garantite ossia assicurate in ogni caso e non vanno pertanto considerate come interventi aggiuntivi o opzionali di cui la scuola può disporre in modo discrezionale, sospendendoli e dirottando il personale assegnato allo scopo per rispondere ad altre esigenze. 

La nota MIUR 9839 del 2010  dice che:

è possibile inviare un insegnante di sostegno a fare supplenze SOLO in casi non altrimenti risolvibili, quindi appare chiaro che si può fare solo in CASI ECCEZIONALI, non deve essere una regola e deve esserci un ordine di servizio del dirigente,  quindi sono situazioni che possono capitare 1 o 2 volte l’anno.

A riguardo c’è l’indicazione che troviamo nelle Linee Guida MIUR sull’integrazione scolastica del 2009 (pag. 15): «l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto».

In alcune scuole invece è la prassi inviare a fare sostituzioni i docenti di sostegno, non solo, in alcune scuole gli insegnanti devono portarsi dietro anche lo studente con disabiltà, cosa che reputo indecente,  l’alunno ha diritto a rimanere nella sua classe, con i suoi insegnanti e i suoi compagni, e non può essere umiliato con questo peregrinare in classi non sue solo perché è ritenuto un’appendice del “suo” insegnante.

Se il ragazzo è considerato talmente grave che non può stare in classe senza un supporto specifico è un motivo in più per non utilizzare per supplenze l’insegnante di sostegno.

In caso di assenza dell’alunno con disabilità, l’insegnante di sostegno può essere utilizzato su altri posti, sostituzione?

Nel momento in cui l’alunno disabile è assente, l’insegnante di sostegno, ha lo stesso diritto e dovere di un insegnante curriculare, rendendosi disponibili a sostituire un collega in caso di assenza.

E’ superfluo dire che, l’insegnante di sostegno, avendo contitolarità nella classe dell’alunno disabile a cui è assegnato, nel caso di assenza dello studente o dell’insegnante curricolare resta a disposizione della stessa classe, questa non può essere definita una sostituzione. 

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