Trasparenza degli atti amministrativi anche nella scuola
di Salvatore Nocera
Un genitore ha diritto ad avere informazioni dalla scuola circa il PEI del proprio figlio , sul perché egli non è stato convocato alla riunione di formulazione dello stesso, cui ha diritto di partecipare ( L.n. 104/92 art 12 comma 5), circa i risultati conseguiti dal figlio?
Risponde Salvatore Nocera:
Ai sensi della L.n. 241/90, chi ha interesse ad ottenere copia di un atto amministrativo, ha diritto ad averne copia. Nel caso di specie, non vi è dubbio che i genitori abbiano diritto ad avere tutta la documentazione amministrativa relativa all’integrazione scolastica del proprio figlio. Se i genitori desiderano però inoltre avere anche una “relazione sui risultati del percorso didattico svolto, il loro diritto ha come contenuto anche l’informazione sulla situazione scolastica del figlio, come per tutti i genitori. La scuola non può rifiutare tale informazione, perché ogni utente ha diritto di conoscere i risultati del servizio che viene reso. Nel caso di specie, tali risultati dovranno comunque risultare dai verbali dei Consigli di Classe e dagli scrutini quadrimestrali, di cui i genitori hanno diritto ad avere copia, per la sola parte riguardante il loro figliolo L.n. 241/90. Anzi i genitori debbono essere convocati dal Dirigente scolastico a partecipare alle riunioni del “Gruppo di lavoro sul caso”cosiddetto G L H operativo di cui all’art 12 comma 5 L.n. 104/92.Trattandosi di un obbligo di legge, i Dirigenti scolastici che non hanno provveduto a convocare i genitori per tali riunioni potrebbero essere chiamati a rispondere del reato di omissione di atti di ufficio.
In una scuola che, con la “Carta dei servizi”, il Regolamento dei diritti delle studentesse e degli studenti e l’obbligo del POF che deve contenere anche i principi ed i modi concreti di rapporto con i genitori utenti, i genitori sono sempre più soggetti attivi titolari del diritto all’informazione che l’amministrazione scolastica deve soddisfare per il rispetto dell’obbligo di trasparenza amministrativa.
I genitori, in quanto utenti del servizio scolastico possono agire da soli; ma possono anche farsi assistere dalle associazioni dei Consumatori e degli utenti, di cui alla L.n. 281/98 e, nel caso di alunni con handicap, dalle associazioni di promozione sociale di cui fanno parte, secondo quanto stabilito dalla L.n. 383/00, che riprende, generalizzandolo, un principio
già sancito dalla L.n. 104/92 nell’art 36 comma 2.
In conclusione l’autonomia scolastica di cui al DPR n. 275/99 non può essere intesa nel senso che il Dirigente scolastico può fare quel che vuole, anche contro i diritti dei Genitori, ma anzi esplicita l’obbligo del Dirigente scolastico di garantire risultati di efficienza ed efficacia del servizio da lui coordinato; di tali efficienza ed efficacia fà parte ineludibile anche il diritto all’informazione dei genitori sui risultati realizzati dai propri figlioli, che per quelli con handicap, è espressamente previsto dall’art 12 comma 6 della L.n. 104/92.
Salvatore Nocera
fonte: Educazione e scuola